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Sez. T, Ordinanza n. 1397 del 22/01/2026 (Rv. 677767-02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Sanatoria della nullità della notificazione dell'atto presupposto - Impugnazione dell'atto consequenziale - Raggiungimento dello scopo - Conoscenza dell'atto prima della scadenza del termine di decadenza per l'accertamento - Necessità.
Stato
decisa il 2026-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677767-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

In caso di nullità della notifica dell'avviso di accertamento, la sanatoria per raggiungimento dello scopo, per effetto dell'impugnazione dell'atto consequenziale, può operare solo a condizione che la conoscenza dell'atto da parte del contribuente avvenga prima della scadenza del termine di decadenza previsto per l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)