Sez. 1, Sentenza n. 5402 del 07/03/2014 (Rv. 630479 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella nuova formulazione - "Fatto decisivo" - Nozione - Società in liquidazione ex art. 5 legge fall. - Erroneo inserimento del patrimonio netto tra le passività al fine della valutazione dell'insolvenza delle società - Rilevanza - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Ai fini della valutazione dello stato di insolvenza di una società in liquidazione ex art. 5 della legge fall. non costituisce vizio di motivazione della sentenza di merito, impugnabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (nel regime introdotto dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), l'avere erroneamente inserito il valore del patrimonio netto tra le passività, trattandosi di fatto non decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)