Ricostituzione delle Amministrazioni comunali su base elettiva
Testo in vigore al
Art. 71
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capo, si applicano le disposizioni del Capo precedente.
Capo IV. Disposizioni penali.
Art. 72
1. Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, da', oltre o promette qualunque utilita' ad uno o piu' elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3000 a L. 20.000, anche quando l'utilita' promesso sia stata dissimulata sotto il titolo di indennita' pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.
2. La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilita'.
Art. 73
1. Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la liberta' degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da L. 3000 a L. 20.000.
2. La pena e' aumentata - e in ogni caso non sara' inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione e' fatta con armi, o da persona travisata, o da piu' persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.
3. Se la violenza o la minaccia e' fatta da piu' di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da piu' di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena 6 della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a L. 50.000.
Art. 74
1. Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio l'esercente di un servizio di pubblica, utilita', il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da, lire 3000 a lire 20.000.
Art. 75
1. Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da L. 3000 a L. 20.000.
2. Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati od altri atti del presente decreto, destinati alle operazioni elettorali, o altera uno di tali atti veri oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno dei detti atti falsificato, alterato o sostituito, e' punito con, la stessa pena, ancorche' non sia concorso nella consumazione del fatto.
3. Se il fatto sia commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena della reclusione e' da due ad otto anni e quella della multa non inferiore a L. 10.000.
4. Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal Tribunale con giudizio direttissimo.
Art. 76
1. Chiunque s'introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'ufficio centrale, ancorche' sia elettore o membro dell'ufficio, e' tratto immediatamente in arresto ed e' punito con la reclusione da un mese ad un anno.
2. L'arma e' confiscata.
3. Si procede con giudizio direttissimo.
Art. 77
1. Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'ufficio centrale, e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a L. 2000.
2. Con la stessa pena e' punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.
Art. 78
1. Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi sottoscrive piu' di una dichiarazione di presentazione di candidatura o da' il voto in piu' sezioni elettorali, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a L. 20.000.
2. Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o incaricato di esprimere il voto per un elettore che non puo' farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da L. 5000 a L. 20.000.
Art. 79
1. Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ed un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a L. 10.000.
2. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a L. 20.000.
3. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullita' della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da L. 10.000 a L. 20.900.
4. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, e punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da L. 10.000 a L.
20.000. In tali casi il colpevole sara' immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo.
6. Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di iscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a L. 20.000.
7. I rappresentanti delle liste dei candidati, che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a L. 20.000.
Art. 80
1. Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare piu' di una volta, fa indebito uso del certificato elettorale, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a L. 20.000.
2. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a L. 20.000.
Art. 81
1. Qualunque elettore puo' promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.
2. L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente decreto, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione e' interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non puo' prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi nel complesso, la meta' del termine stabilito per la prescrizione.
Art. 82
1. Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne e' incaricato ha diritto di citare testimoni.
2. Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verita' e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verita', od il rifiuto, su materia punibile.
Art. 83
1. Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.
2. Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilita' e' pronunziata per un tempo non minore di cinque ne' maggiore di dieci anni.
3. Il giudice pio' ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.
4. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale, e in altre leggi, pei reati piu' gravi non previsti dal presente decreto.
5. Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del codice penale e dell'art. 487 del codice di procedura penale, relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Art. 84
1. Le disposizioni del presente Capo sono estese, in quanto applicabili, alle elezioni del sindaco.
Art. 85
1. E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 7 gennaio 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - ROMITA
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 gennaio 194
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 15. - FRASCA