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Sez. 2, Sentenza n. 15105 del 22/11/2000 (Rv. 542050 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - FORMAZIONE DELLE PORZIONI | Criteri.
Stato
decisa il 2000-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542050-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - FORMAZIONE DELLE PORZIONI

La norma di cui all'art.727 comma primo cod. civ. secondo la quale in sede di divisione le quote da assegnare ai condividenti devono comprendere una quantità di beni di uguale natura e qualità in proporzione all'entità di ciascuna quota, non stabilisce principi inderogabili, ma segna solo un indirizzo di massima dal quale il giudice può discostarsi non solo nelle ipotesi espressamente previste, (artt. 710 e 722 cod. civ.), ma anche quando la rigorosa applicazione della stessa verrebbe a risolversi in un pregiudizio del diritto dei condividenti di conseguire una porzione di valori proporzionalmente corrispondente a quella spettante singolarmente sulla massa, come potrebbe verificarsi specialmente nell'ipotesi di disuguaglianza delle quote.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 727, Cod. Civ. art. 726, Cod. Civ. art. 728

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)