Sez. 6, Sentenza n. 14992 del 11/02/2013 Ud. (dep. 02/04/2013) Rv. 255603 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO | Distinzione dalla fattispecie di induzione di cui all'art. 319 quater cod. pen. - Rapporto paritario fra le parti - Necessità - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO
Sussiste il delitto di corruzione e non quello di indebita induzione quando il pubblico agente, senza esercitare alcun potere di supremazia, instauri con un privato un rapporto paritario diretto al mercimonio delle funzioni. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, in un caso in cui un appartenente alle forze dell'ordine aveva proposto ad un privato, indagato per vicende di cui non si occupava personalmente, di fornirgli notizie sullo stato delle indagini, ricevendone in cambio somme di denaro).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Cod. Pen. art. 319 quater, Legge 06/11/2012 num. 190 art. 1 com. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)