Sez. 3, Sentenza n. 2255 del 29/10/1970 (Rv. 348416 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - CONVENUTO VITTORIOSO NEL MERITO - MANCATA RIPROPOSIZIONE DELL'ECCEZIONE DI MANCANZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA - DECADENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - CONVENUTO VITTORIOSO NEL MERITO - MANCATA RIPROPOSIZIONE DELL'ECCEZIONE DI MANCANZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA - DECADENZA.*
Il convenuto vittorioso in primo grado per essere stata la domanda attrice rigettata nel merito, qualora sia stata disattesa la sua eccezione di difetto di legittimazione attiva, ha l'Onere di riproporre l'eccezione in appello ai sensi dell'art 346 cod proc civ in Mancanza di tale riproposizione, il riesame dell'eccezione e preclusa. (V 327'70, mass 345210).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)