Sez. U, Sentenza n. 1559 del 22/05/1972 (Rv. 358267 - 01)
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CONTROVERSIA TRA PRIVATI AVENTE AD OGGETTO LA VIOLAZIONE DA PARTE D'UNO DI ESSI DELLE PRESCRIZIONI DETTATE DAL REGOLAMENTO COMUNALE EDILIZIO IN MATERIA DI DISTANZE ED ALTEZZE DEGLI EDIFICI - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CONTROVERSIA TRA PRIVATI AVENTE AD OGGETTO LA VIOLAZIONE DA PARTE D'UNO DI ESSI DELLE PRESCRIZIONI DETTATE DAL REGOLAMENTO COMUNALE EDILIZIO IN MATERIA DI DISTANZE ED ALTEZZE DEGLI EDIFICI - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia fra privati, nella quale il proprietario di un immobile, senza proporre alcuna domanda di annullamento di Atti amministrativi, lamenti che il proprietario confinante ha violato le prescrizioni dettate dal locale regolamento edilizio in materia di distanze e di altezze degli edifici. Infatti, ove dovesse accertarsi che il diritto dedotto in causa non sia attribuito all'attore dalle norme regolamentari invocate, ovvero sia stato affievolito da un provvedimento amministrativo, ne deriverebbe l'infondatezza della domanda e non gia il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 871, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)