Sez. 2, Sentenza n. 3280 del 02/08/1957 (Rv. 881709 - 01)
SERVITÙ - ESERCIZIO - TERRAZZA - SOSTITUZIONE CON FINESTRE - POSSIBILE AGGRAVAMENTO. DISTANZE LEGALI - VEDUTE DIRETTE E VEDUTE OBLIQUE - DISTANZE DELLE COSTRUZIONI - DETERMINAZIONE.
SERVITÙ - ESERCIZIO - TERRAZZA - SOSTITUZIONE CON FINESTRE - POSSIBILE AGGRAVAMENTO. DISTANZE LEGALI - VEDUTE DIRETTE E VEDUTE OBLIQUE - DISTANZE DELLE COSTRUZIONI - DETERMINAZIONE.
L'apertura, in sostituzione di una preesistente terrazza, di finestre di prospetto che consentono una permanenza più agevole al proprietario protetto dagli agenti atmosferici esterni e con la possibilità di guardare anche senza essere visto, può determinare un uso più assiduo della veduta e, conseguentemente rendere la servitù più gravosa. Ai sensi dell'art. 907 C.C., soggetto passivo dell'Obbligo del rispetto delle distanze delle costruzioni dalle vedute è che il proprietario del fondo sul quale grava una servitù di veduta diretta e che perciò, non può costruire frontalmente a norma dell'art. 905, a distanza minore di tre metri. Se la veduta diretta Forma anche veduta obliqua cioè se il proprietario del fondo dominante può guardare, oltre che frontalmente anche obliquamente sul medesimo fronte servente, in tal caso il proprietario del fondo servente deve distaccarsi di tre metri non soltanto frontalmente ma anche lateralmente. Quando, invece, un vicino è proprietario soltanto di un fondo soggetto a servitù di veduta obliqua, in tale ipotesi a norma dell'art. 906, la distanza da osservarsi è non già di tre metri ma solo di 75 cm., da misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1067, Cod. Civ. art. 906, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)