Sez. 1, Sentenza n. 1947 del 23/03/1998 Cc. (dep. 22/04/1998) Rv. 210267 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONFLITTI - CASI | Sequestro di beni nel corso del procedimento di prevenzione - Successiva dichiarazione di fallimento del proposto - Attribuzione della gestione dei beni all'amministratore nominato dal tribunale della prevenzione o al curatore fallimentare - Contrasto fra il tribunale della prevenzione e il tribunale fallimentare - Inquadrabilità fra i "casi analoghi" di conflitto.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONFLITTI - CASI
È inquadrabile nell'ambito dei "casi analoghi" di conflitto, previsti dall'art.28, comma 2, c.p.p., la situazione di contrasto che si venga a creare fra il tribunale fallimentare ed il tribunale della prevenzione in ordine alla titolarità del curatore nominato dal primo (ai sensi dell'art.16 della L.F.), o dell'amministratore nominato dal secondo (ai sensi dell'art. 2 sexies della legge 31 maggio 1975 n.575), ad assumere la gestione dei beni del proposto quando, essendo stati tali beni sottoposti a sequestro nel corso del non ancora conclusosi procedimento di prevenzione, come previsto dall'art.2 ter della citata legge n.575/65, il medesimo proposto sia stato successivamente dichiarato fallito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 28 com. 2 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 sexies CORTE COST., Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)