Sez. 2 - , Sentenza n. 20098 del 03/06/2020 Ud. (dep. 07/07/2020) Rv. 279476 - 03
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - CAPI E PROMOTORI | Associazione di tipo camorristico - Ruolo di capo, dirigente od organizzatore - Criteri - Fattispecie
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - CAPI E PROMOTORI
In tema associazione di tipo camorristico, il ruolo direttivo e la funzione di capo di cui all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. vanno riconosciuti solo a chi risulti al vertice di una entità criminale autonoma, sia essa famiglia, cosca o "clan", dotata di propri membri e regole, mentre il ruolo di organizzatore solo a chi sia posto a capo di un settore delle attività illecite del gruppo criminale con poteri decisionali e deliberativi autonomi. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha escluso la qualifica di organizzatore al "braccio destro" di un capo-clan camorristico, che, nonostante operasse quale interfaccia con gli esecutori materiali delle estorsioni, non risultava aver in concreto svolto attività volta ad apprestare la struttura operativa di quel settore criminale, individuando le vittime, fissando le somme da richiedere, distribuendo i compiti esecutivi tra gli associati e ricevendo sistematicamente i profitti illeciti realizzati).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)