REGOLAMENTO (CE) N. 2100/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali
Testo in vigore al
Questo elemento non esiste alla data scelta.
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che le varietà vegetali pongono problemi specifici per quanto riguarda il regime di proprietà industriale applicabile;
considerando che i regimi di proprietà industriale per le varietà vegetali non sono stati armonizzati sul piano comunitario e che continuano pertanto ad essere disciplinati dalla legislazione degli Stati membri, il cui contenuto non è uniforme;
considerando che è pertanto opportuno istituire un regime comunitario che, pur coesistendo con i regimi nazionali, consenta la concessione di diritti di proprietà industriale validi in tutta la Comunità;
considerando che è opportuno che tale regime comunitario non sia attuato ed applicato dalle autorità degli Stati membri ma da un ufficio comunitario con personalità giuridica, l'«Ufficio comunitario delle varietà vegetali»;
considerando che il sistema deve parimenti tener conto dell'evoluzione delle tecniche di selezione varietale, incluse quelle della biotecnologia; che per incentivare la selezione e lo sviluppo di nuove varietà è necessario che tutti i costitutori di varietà beneficino di una migliore tutela senza però indebolire in modo ingiustificato l'accesso alla tutela in generale o nei casi particolari di talune tecniche di selezione;
considerando che le varietà di tutti i generi e specie botanici devono poter essere ammesse alla tutela in parola;
considerando che le varietà ammesse alla tutela devono rispondere a una serie di condizioni riconosciute a livello internazionale ed essere cioè distinte, omogenee, stabili, nuove e identificabili mediante una denominazione varietale attribuita;
considerando che occorre prevedere una definizione di varietà vegetale per garantire il corretto funzionamento del sistema;
considerando che siffatta definizione non deve né modificare definizioni già stabilite nel settore dei diritti della proprietà intellettuale e segnatamente nel settore dei brevetti né interferire o escludere l'applicazione della normativa che disciplina le condizioni in base alle quali i prodotti, inclusi i vegetali e il materiale vegetale, e i procedimenti possono beneficiare di una tutela grazie alle altre forme succitate di protezione della proprietà industriale;
considerando che è estremamente opportuno comunque avere una definizione comune in entrambi i settori; considerando quindi che dovrebbero essere appoggiati sforzi appropriati a livello internazionale al fine di pervenire ad una tale definizione comune;
considerando che per la concessione di un diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali è indispensabile un esame dei caratteri salienti propri della varietà; che tuttavia dette caratteristiche non sono necessariamente fissate in funzione della loro importanza economica;
considerando che il sistema deve altresì specificare a chi spetta il diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali; che in taluni casi detto diritto spetta a più persone e non unicamente ad una sola; che deve essere altresì disciplinata la legittimazione a presentare una domanda di concessione;
considerando che il sistema deve altresì definire il termine «titolare» usato nel presente regolamento; che ogniqualvolta il termine «titolare» è usato senza ulteriori specificazioni nel presente regolamento, incluso l'articolo 29, paragrafo 5, deve essere inteso nel senso di cui all'articolo 13, paragrafo 1;
considerando che, per garantire effetti uniformi del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali in tutta la Comunità, le transazioni commerciali soggette al consenso del titolare devono essere chiaramente definite; che da un lato, la portata della tutela deve essere ampliata rispetto alla maggior parte dei sistemi nazionali onde includere taluni materiali della varietà per tener conto degli scambi con territori che non fanno parte della Comunità e in cui non vige un sistema di tutela; che, d'altro canto, l'introduzione del principio di esaurimento dei diritti deve garantire che la protezione non sia eccessiva;
considerando che, per stimolare la costituzione di varietà, il sistema conferma in linea di massima la norma, fissata a livello internazionale, che sancisce il libero accesso alle varietà protette nell'intento di costituire nuove varietà a partire da dette varietà e di sfruttarle;
considerando che, in taluni casi, in cui la nuova varietà, sebbene distinta è essenzialmente derivata dalla varietà iniziale, è necessario creare una certa forma di dipendenza dal titolare di quest'ultima;
considerando che l'esercizio del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali deve essere soggetto a restrizioni previste nel contesto di disposizioni adottate nell'interesse pubblico;
considerando che ciò include la salvaguardia della produzione agricola; che a tal fine è necessario autorizzare gli agricoltori ad usare i prodotti del raccolto per la moltiplicazione a determinate condizioni;
considerando che è necessario garantire che queste condizioni siano definite sul piano comunitario;
considerando che in taluni casi si devono altresì prevedere diritti di sfruttamento obbligatorio nell'interesse pubblico, che può includere la necessità di approvvigionare il mercato di materiale che presenti determinate caratteristiche o di mantenere gli incentivi per la selezione costante di varietà migliorate;
considerando che l'utilizzazione della denominazione varietale attribuita deve essere resa obbligatoria;
considerando che il diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali deve avere in linea di massima una durata di almeno 25 anni e, nel caso delle specie arboree e viticole, di almeno 30 anni; che devono inoltre essere stabilite le condizioni per altre cause di estinzione del diritto;
considerando che il diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali è l'oggetto di proprietà del titolare e che il suo ruolo in relazione alle disposizioni giuridiche non armonizzate degli Stati membri, in particolare con il diritto civile, deve quindi essere specificato; che quanto detto si applica inoltre al regolamento delle infrazioni e all'esercizio dei diritti relativi alla concessione del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali;
considerando che è inoltre necessario garantire che la piena applicazione dei principi del sistema dei diritti comunitari di tutela delle nuove varietà vegetali non sia compromessa da effetti derivanti da altri sistemi; che a tal fine sono indispensabili altre norme, da adottare conformemente agli impegni internazionali sottoscritti dagli Stati membri, relative ai rapporti con altri diritti di proprietà industriale;
considerando che è indispensabile esaminare se ed in quale misura le condizioni per la protezione concessa in altri sistemi di proprietà industriale, quali i brevetti, debbano essere adattate o altrimenti modificate in coerenza con il sistema del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali; considerando che ciò, se necessario, dovrebbe essere realizzato attraverso regole equilibrate, mediante legislazione comunitaria addizionale;
considerando che gli obblighi e le competenze dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, inclusi i suoi organi di ricorso, relativi alla concessione, all'estinzione, o alla verifica dei diritti comunitari di tutela delle nuove varietà vegetali e le pubblicazioni devono essere concepiti, nella misura del possibile, in base ai modelli fissati da altri sistemi; che quanto detto vale altresì per la struttura dell'Ufficio, per il suo regolamento interno, per la cooperazione con la Commissione e con gli Stati membri, in particolare tramite il consiglio d'amministrazione, il ricorso a uffici d'esame incaricati dell'esame tecnico come pure per le necessarie misure di carattere finanziario;
considerando che l'Ufficio deve essere coadiuvato e controllato dal consiglio d'amministrazione di cui sopra composto di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione;
considerando che il trattato non prevede, per l'adozione del presente regolamento, poteri diversi da quelli dell'articolo 235;
considerando che il presente regolamento tiene conto delle convenzioni internazionali esistenti quali la convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (convenzione UPOV) o la convenzione sul rilascio dei brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo) o l'accordo sugli aspetti dei diritti della proprietà intellettuale attinenti al commercio, compreso quello di merci contraffatte; che esso mette in atto il divieto di rilasciare brevetti per le varietà vegetali unicamente nella misura in cui la convenzione sul brevetto europeo lo preveda, relativamente alle varietà vegetali in quanto tali;
considerando che il presente regolamento dovrà, se del caso, essere riesaminato per essere modificato alla luce dell'evoluzione futura delle suddette convenzioni,
PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994. Per il Consiglio Il Presidente Th. WAIGEL