Sez. 1, Ordinanza n. 21285 del 23/06/2026 (Rv. 679269-01)
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Garante autonomo - Azione nei confronti del creditore beneficiario - Esclusione - Azione di regresso ex art. 1950 c.c. nei confronti del debitore garantito - Possibilità.
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
In tema di contratto autonomo di garanzia, il garante, una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non può agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo (salvo nel caso di escussione fraudolenta), rinunciando, per l'effetto, anche alla possibilità di chiedere la restituzione di quanto pagato all'accipiens nel caso di escussione illegittima della garanzia, ma può esperire l'azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore garantito.
Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1950, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)