Norme per il conferimento del grano, dell'orzo, della segale, del granoturco e del risone al "Granai del popolo"
Testo in vigore al
Art. 9
1. Le comunicazioni, le impugnative, le accettazioni e decisioni di cui ai precedenti articoli 4, 7 e 8 non liberano i produttori o detentori dall'obbligo di cui all'art. 3.
2. Il conferimento si perfeziona con il rilascio del relativo bollettino, anche se il prodotto resti temporaneamente affidato in deposito agli stessi produttori o detentori, anziche' essere materialmente trasferito nei "Granai del popolo".
3. Per le quantita' provenienti dall'estero, gli importatori dovranno effettuarne il conferimento ai "Granai del popolo" all'atto stesso dell'introduzione del prodotto nel territorio nazionale.
Art. 10
1. Il conferimento, operato nei modi indicati dai precedente articolo, libera i produttori e i detentori da ogni obbligo derivante dal vincolo di cui all'art. 1, per le quantita' conferite, e trasferisce, a carico della gestione di ammasso, il rischio di una eventuale perdita totale o parziale del prodotto, salvo la responsabilita' per custodia da parte dei Consorzi agrari provinciali, cui e' demandata la gestione dei "Granai del popolo",e dei depositari.
Art. 11
1. Restano ferme le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1272 e del decreto Ministeriale 28 luglio 1936, per la disciplina del grano.
2. L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, su conforme attestazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, autorizza le aziende agricole specializzate per la produzione del grano da seme a consegnare l'intero prodotto alle ditte selezionatrici. In tal caso esse avranno diritto di trattenere il grano selezionato per le semine e di rifornirsi, presso l'ammasso, di quello necessario per il fabbisogno familiare, entro i limiti delle trattenute consentite.2
3. I produttori, i quali desiderino effettuare il cambio del seme debbono, contemporaneamente, conferire ai "Granai del popolo" il corrispondente, quantitativo trattenuto, quale fabbisogno per le semine sulla produzione dell'azienda.
Art. 12
1. I certificati di idoneita' per le partite destinate a semente dovranno essere rilasciati dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, entro il 15 agosto per il grano ed il 31 ottobre per il granoturco.
Art. 13
1. I quantitativi di grano e granoturco che, per ogni provincia, potranno essere esonerati per seme, saranno fissati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentiti gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura . . ..
2. I residui di semente rimasti invenduti, quelli non utilizzati per le semine, nonche' gli scarti di selezione rientrano nell'obbligo di ammasso e dovranno dai detentori essere conferiti, entro i termini di tempo che verranno fissati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 14
1. I quantitativi di frumento, granoturco, orzo, segale e risone trattenuti per il consumo familiare sono soggetti alle norme della disciplina sulla macinazione che saranno emanate dall'Alto Commissariato per l'alimentazione.
2. Le quantita' di grano, granoturco, orzo e segale, trattenute per l'alimentazione umana e per uso zootecnico, devono essere giustificate dalle bollette di macinazione rilasciate, con le norme prescritte, dalla competente autorita'.
Art. 15
1. Qualsiasi movimento di cereali, soggetti a vincolo di ammasso, deve essere legittimato dal prescritto documento di accompagnamento, rilasciato dall'ufficio che sara' designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'Alto Commissariato per l'alimentazione.
Art. 16
1. All'atto del conferimento ai "Granai del popolo" dei prodotti di cui all'art. 1, il Consorzio agrario provinciale rilascia ai conferenti il bollettino previsto nel penultimo comma dell'art. 9, contenente le indicazioni delle quantita', qualita' e caratteristiche del prodotto conferito.
2. Il Consorzio risponde delle quantita' consegnate e della loro buona conservazione, nonche' della loro preservazione dai danni dell'incendio e dai furti, mediante assicurazione.
Art. 17
1. I prodotti conferiti sono immediatamente pagati in base ai prezzi risultanti, per ciascun prodotto, dalle apposite tabelle, approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
2. Tali prezzi sono riferiti a prodotto sano, secco, leale e mercantile, per merce consegnata insaccata, franco piede magazzino, al piu' vicino centro di raccolta, tela da rendere.
Art. 18
1. Appena ultimata la vendita, dei prodotti ed in ogni caso non oltre un mese dalla chiusura della gestione, il cui termine sara' fissato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Consorzio agrario provinciale compila, distintamente per ogni prodotto, il rendiconto finale e lo trasmette alla Federazione italiana dei consorzi agrari, che lo invia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione.
Art. 19
1. La disciplina totalitaria della raccolta del risone resta delegata all'Ente nazionale risi, che provvedera' anche alla distribuzione del prodotto, d'intesa con le associazioni industriali di categoria.
Art. 20
1. Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto ed alle norme che saranno emanate per la sua esecuzione e' punito, salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave, con la pena dell'ammenda non inferiore a due volte e non superiore a cinque volte il valore del prodotto al quali la contravvenzione si riferisce.
2. L'imputato e' ammesso a pagare prima dell'apertura del dibattito ovvero prima del decreto di condanna, una somma non inferiore alla meta' del massimo dell'ammenda prevista nel comma precedente, oltre le spese del procedimento.
3. Il pagamento estingue il reato.
Art. 21
1. La L. 11 febbraio 1952, n. 69 ha disposto (con l'articolo unico) che il presente articolo e' sostituito dall'attuale art. 20 del D.Lgs.C.P.S 30 maggio 1947, n. 439
Art. 22
1. Per i reati non previsti nell'art. 20 sono applicabili le pene stabilite dal regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.
Art. 23
1. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative all'ammasso dei cereali indicati all'art. 1, che comunque non contrastino con quelle contenute nel presente decreto.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 30 maggio 1947
DE NICOLA
DE GASPERI - SEGNI - CAMPILLI - GULLO - MORANDI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei Conti, addi' 13 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 70. - VENTURA