diritto.io

REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 1993 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

Testo in vigore al

Art. 901

1. Inoltre, si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando:

  1. a) le merci erroneamente dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione siano state riesportate fuori del territorio doganale della Comunità senza essere state preventivamente dichiarate per il regime doganale al quale avrebbero dovuto essere vincolate, sempre che risultino soddisfatte le altre condizioni previste dall'articolo 237 del codice;

  2. b) la riesportazione o la distruzione delle merci di cui all'articolo 238, paragrafo 2, lettera b) del codice non sia avvenuta sotto il controllo dell'autorità doganale e siano state soddisfatte le altre condizioni previste dal predetto articolo;

  3. c) la riesportazione o la distruzione delle merci non sia stata effettuata sotto il controllo dell'autorità doganale, conformemente all'articolo 900, paragrafo 1, lettera c) e dalla lettera f) fino alla lettera n), e risultino soddisfatte tutte le altre condizioni di cui all'articolo 900, paragrafi 2 e 4.

2. La concessione del rimborso o dello sgravio dei dazi all'importazione nei casi di cui al paragrafo 1 è subordinato:

  1. a) alla presentazione di tutti gli elementi di prova necessari per consentire all'autorità doganale di decisione di accertarsi che le merci per le quali è stato chiesto il rimborso o lo sgravio sono state:

    effettivamente riesportate fuori del territorio doganale della Comunità, oppure

    distrutte sotto il controllo di autorità o di persone abilitate a renderne ufficialmente atto

  2. b) alla restituzione all'autorità doganale di decisione di qualsiasi documento attestante il carattere comunitario delle merci in parola sulla cui scorta le stesse hanno eventualmente lasciato il territorio doganale della Comunità, oppure alla presentazione di qualsiasi elemento di prova ritenuto necessario da tale autorità per accertarsi che il documento in causa non venga utilizzato per importare merci nella Comunità in un secondo tempo.

Art. 902

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 901, paragrafo 2:

  1. a) gli elementi di prova necessari per permettere all'autorità doganale di decisione di assicurarsi che le merci per le quali è richiesto il rimborso o lo sgravio sono state effettivamente riesportate fuori del territorio doganale della Comunità consistono nella presentazione, da parte del richiedente:

    dell'originale o di una copia autenticata della dichiarazione di esportazione delle merci fuori del territorio doganale della Comunità, e

    di un attestato dell'ufficio doganale attraverso il quale è avvenuta l'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità.

    Quando tale attestato non possa essere fornito, la prova dell'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità può risultare dalla presentazione:

    di un attestato dell'ufficio doganale che ha constatato l'arrivo delle merci nel paese terzo di destinazione, oppure

    dell'originale o di una copia autenticata della dichiarazione in dogana di cui le merci hanno formato oggetto nel paese terzo di destinazione.

    A tali documenti va allegata la documentazione amministrativa e commerciale che permette all'autorità doganale di decisione di controllare che le merci esportate fuori del territorio doganale della Comunità sono proprio quelle che erano state dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione, cioè:

    l'originale o una copia autenticata della dichiarazione per detto regime, e

    nella misura ritenuta necessaria dall'autorità doganale di decisione, i documenti commerciali o amministrativi (quali fatture, distinte, documenti di transito, certificati sanitari) comportanti una descrizione esauriente delle merci (designazione commerciale, quantità, marchi e altre indicazioni di cui possono essere corredate) che sono stati acclusi, da una parte, alla dichiarazione per il predetto regime, dall'altra, alla dichiarazione di esportazione fuori del territorio doganale della Comunità oppure, all'occorrenza, alla dichiarazione in dogana di cui le merci hanno formato oggetto nel paese terzo di destinazione;

  2. b) gli elementi di prova necessari per permettere all'autorità doganale di decisione di assicurarsi che le merci per le quali è chiesto il rimborso o lo sgravio sono state effettivamente distrutte sotto il controllo di autorità o di persone abilitate a constatarlo ufficialmente devono consistere nella presentazione, da parte del richiedente:

    del verbale o della dichiarazione di distruzione redatto dall'autorità ufficiale sotto il cui controllo tale distruzione ha avuto luogo o di una copia autenticata, oppure

    di un certificato redatto dalla persona abilitata a constatare la distruzione, accompagnato da elementi d'informazione che ne giustificano l'abilitazione.

    Tali documenti devono recare una descrizione sufficientemente precisa delle merci distrutte (designazione commerciale, quantità, marchi ed altre indicazioni di cui possono essere corredate) per consentire all'autorità doganale, raffrontando le indicazioni figuranti nella dichiarazione per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione e nei documenti commerciali (quali fatture, distinte) che la corredano, di assicurarsi che le merci distrutte sono proprio quelle che erano state dichiarate per il regime.

2. Se gli elementi di prova di cui al paragrafo 1 si rivelano insufficienti a permettere all'autorità doganale di decisione di deliberare con cognizione di causa sul caso loro sottoposto, oppure quando taluni di essi non possono essere presentati, essi debbono essere completati o sostituiti da ogni altro documento ritenuto necessario dalla predetta autorità.

Art. 903

1. Per le merci in reintroduzione che al momento della loro esportazione fuori del territorio doganale della Comunità avevano dato luogo alla riscossione di un dazio all'esportazione, la loro immissione in libera pratica dà diritto al rimborso delle somme così riscosse.

2.

Il paragrafo 1 si applica unicamente alle merci che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 844.

La prova che le merci si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 185, paragrafo 2, lettera b) del codice, deve essere fornita all'ufficio doganale in cui le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica.

3. Il paragrafo 1 si applica anche quando le merci in causa costituiscono soltanto una frazione delle merci precedentemente esportate fuori del territorio doganale della Comunità.

Art. 904

Non si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando, secondo il caso, l'unico motivo a sostegno della domanda di rimborso o di sgravio è costituito:

  1. a) dalla riesportazione fuori del territorio doganale della Comunità per motivi diversi da quelli di cui all'articolo 237 o 238 del codice o all'articolo 900 o 901, in particolare per la mancata vendita di merci precedentemente vincolate ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione;

  2. b) salvo nei casi espressamente previsti dalla normativa comunitaria, dalla distruzione, per qualsiasi motivo, di merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione dopo il loro svincolo da parte dell'autorità doganale;

  3. c) dalla presentazione, anche in buona fede, per la concessione di un trattamento tariffario preferenziale per merci dichiarate per la libera pratica, di documenti rivelatisi in un secondo tempo falsi, falsificati o non validi per la concessione di tale trattamento.

Art. 904 bis

1. Quando la comunicazione non sia richiesta ai sensi del paragrafo 2, ciascuno Stato membro tiene a disposizione della Commissione l'elenco delle fattispecie di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 899, paragrafo 2.

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l'elenco delle fattispecie, esposte in modo sommario, di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 899, paragrafo 2, quando l'importo rimborsato o abbuonato ad un operatore a motivo di una stessa situazione particolare e riguardante, all'occorrenza, diverse operazioni d'importazione o d'esportazione, sia superiore a 50000 EUR. Tale comunicazione si effettua nel corso del primo e del terzo trimestre di ogni anno, per tutti i casi che hanno formato oggetto di una decisione di rimborso o di sgravio nel corso del semestre precedente.

Sezione 2. Decisioni spettanti alla Commissione

Art. 905

1.

Quando la domanda di rimborso o di sgravio di cui all'articolo 239, paragrafo 2, del codice sia corredata di giustificazioni tali da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato, lo Stato membro da cui dipende l'autorità doganale di decisione trasmette il caso alla Commissione affinché sia evaso conformemente alla procedura di cui agli articoli da 906 a 909:

quando tale autorità ritenga che la situazione particolare risulti da un'inadempienza della Commissione agli obblighi ad essa incombenti o,

le circostanze del caso siano legate ai risultati di un'inchiesta comunitaria effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 o effettuata sulla base di un'altra disposizione comunitaria o accordo conclusi dalla Comunità con taluni paesi o gruppi di paesi, in cui sia prevista la possibilità di procedere ad inchieste comunitarie del genere o,

l'importo che riguarda l'interessato in seguito a una stessa situazione particolare e riferito, all'occorrenza, a diverse operazioni d'importazione o d'esportazione, sia superiore o uguale a 500000 EUR.

Il termine «interessato» dev'essere inteso nel senso di cui all'articolo 899.

2. Non si procede alla trasmissione di cui al paragrafo 1 quando:

la Commissione abbia già adottato una decisione conformemente alla procedura di cui agli articoli da 906 a 909 su un caso in cui si era in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili,

alla Commissione sia già sottoposto un caso in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.

3. La pratica trasmessa alla Commissione deve recare tutti gli elementi necessari per un esame esauriente del caso. Essa deve includere una valutazione circostanziata sul comportamento dell'operatore interessato, in particolare sulla sua esperienza professionale, la sua buona fede e la diligenza di cui ha dato prova. Tale valutazione dev'essere corredata di tutti gli elementi atti a comprovare che l'operatore ha agito in buona fede. Essa deve inoltre contenere una dichiarazione, sottoscritta da colui che domanda il rimborso o lo sgravio, dove si attesti che il richiedente ha potuto prendere conoscenza della pratica e che indichi o che non ha nulla da aggiungere oppure tutti gli ulteriori elementi che ritiene debbano figurarvi.

4. La Commissione accusa immediata ricezione della pratica in questione allo Stato membro interessato.

5. Quando risulti che gli elementi d'informazione comunicati dallo Stato membro sono insufficienti a consentirle di deliberare con cognizione di causa sul caso sottopostole, la Commissione può chiedere che le vengano comunicati elementi d'informazione complementari.

6. La Commissione trasmette la pratica all'autorità doganale e la procedura di cui agli articoli da 906 a 909 va considerata come mai iniziata quando si presenti una delle seguenti situazioni:

nella pratica risulti che esiste una controversia tra l'autorità doganale che ha trasmesso la pratica e colui che ha sottoscritto la dichiarazione di cui al paragrafo 3, sulla presentazione fattuale della situazione,

la pratica sia manifestamente incompleta poiché non contiene alcun elemento atto a giustificare l'esame della pratica da parte della Commissione,

non si debba procedere alla trasmissione della pratica ai sensi dei paragrafi 1 e 2,

l'esistenza dell'obbligazione doganale non sia stabilita,

nuovi elementi relativi alla pratica, tali da modificare in maniera sostanziale la presentazione fattuale o la valutazione giuridica della detta pratica, siano stati trasmessi alla Commissione dall'autorità doganale nel corso dell'esame della pratica.

Art. 906

La Commissione trasmette agli Stati membri copia della pratica di cui all'articolo 905, paragrafo 3, entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della pratica.

L'esame della pratica è iscritto, non appena possibile, all'ordine del giorno di una riunione del gruppo di esperti di cui all'articolo 907.

Art. 906 bis

In qualsiasi momento della procedura di cui agli articoli 906 e 907, quando la Commissione intende adottare una decisione negativa nei confronti del richiedente il rimborso o lo sgravio, gli comunica le proprie obiezioni per iscritto, unitamente a tutti i documenti sui quali poggiano dette obiezioni. Il richiedente il rimborso o lo sgravio comunica le proprie osservazioni per iscritto entro un mese dalla data d'invio delle suddette obiezioni. Qualora non comunichi le proprie osservazioni entro tale termine, si ritiene che abbia rinunciato alla facoltà di esprimere la propria posizione.

Art. 907

Previa consultazione di un gruppo di esperti, composto di rappresentanti di tutti gli Stati membri riuniti nell'ambito del comitato per esaminare il caso in oggetto, la Commissione adotta una decisione che stabilisce che la situazione particolare esaminata giustifica la concessione del rimborso o dello sgravio oppure non la giustifica.

La decisione dev'essere presa entro nove mesi dalla data di ricezione, da parte della Commissione, della pratica di cui all'articolo 905, paragrafo 3. Tuttavia, qualora la dichiarazione o la valutazione circostanziata sul comportamento dell'operatore interessato, di cui all'articolo 905, paragrafo 3, non siano incluse nella pratica, il termine di nove mesi decorre soltanto dalla data di ricevimento di tali documenti da parte della Commissione. L'autorità doganale e il richiedente il rimborso o lo sgravio ne vengono informati.

Quando la Commissione debba chiedere allo Stato membro elementi d'informazione complementari per poter deliberare, il termine di nove mesi è prorogato del tempo intercorrente tra la data di invio da parte della Commissione della richiesta di elementi d'informazione complementari e la data in cui questi ultimi pervengono alla Commissione. Il richiedente il rimborso o lo sgravio è informato della proroga.

Quando la Commissione abbia proceduto essa stessa ad accertamenti per poter deliberare, il termine di nove mesi è prorogato del tempo necessario per effettuare tali accertamenti. La durata della proroga non può superare nove mesi. L'autorità doganale e il richiedente il rimborso o lo sgravio sono informati della data di avvio e di conclusione delle inchieste.

Quando la Commissione abbia comunicato le proprie obiezioni al richiedente il rimborso o lo sgravio, conformemente all'articolo 906 bis, il termine di nove mesi viene prorogato di un mese.

Art. 908

1.

La notifica della decisione di cui all'articolo 907 dev'essere fatta allo Stato membro interessato al più presto e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al medesimo articolo.

La Commissione informa gli Stati membri delle decisioni adottate per permettere alle autorità doganali di deliberare sui casi in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.

2. In base alla decisione della Commissione, comunicata nelle condizioni di cui al paragrafo 1, l'autorità di decisione delibera sulla domanda presentatale.

3. Quando la decisione di cui all'articolo 907 stabilisca che la situazione particolare esaminata giustifica la concessione del rimborso o dello sgravio, la Commissione può, alle condizioni da essa determinate, abilitare gli Stati membri a rimborsare o abbuonare i dazi quando si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.

Art. 909

Se la Commissione non ha adottato alcuna decisione nel termine di cui all'articolo 907 o non ha comunicato alcuna decisione allo Stato membro in causa nel termine di cui all'articolo 908, l'autorità doganale di decisione dà seguito favorevole alla domanda di rimborso o di sgravio.

Capo 4. Assistenza amministrativa tra le autorità doganali degli Stati membri

Art. 910

Nei casi di cui all'articolo 885, paragrafo 2, la domanda dell'autorità doganale di decisione all'ufficio doganale di controllo deve essere fatta per iscritto, in duplice copia, sul documento il cui modello figura nell'allegato 112. Debbono esservi allegati, sotto forma di originali o di copie, la domanda di rimborso o di sgravio nonché tutti i documenti necessari per permettere all'ufficio doganale di controllo di procurarsi le informazioni o di effettuare le verifiche richieste.

Art. 911

1. Entro due settimane dalla data di ricevimento della domanda l'ufficio doganale di controllo si procura le informazioni o effettua i controlli richiesti dall'autorità doganale di decisione. Esso annota i risultati del suo intervento nello spazio riservato a tal fine sull'originale del documento di cui all'articolo 910 che rinvia all'autorità doganale di decisione con tutti i documenti trasmessigli.

2. Quando non sia in grado di procurarsi le informazioni o di effettuare i controlli richiesti nel termine di due settimane di cui al paragrafo 1, l'ufficio doganale di controllo accusa ricevuta entro questo termine della domanda trasmessagli rispedendo all'autorità doganale di decisione la copia del documento di cui all'articolo 910 opportunamente annotato.

Parte IV bis. Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci

Art. 912 bis

1. Ai fini della presente parte si intende per:

  1. a) «autorità competenti»: le autorità doganali o qualsiasi altra autorità degli Stati membri, incaricate dell'applicazione della presente parte;

  2. b) «ufficio»: l'ufficio doganale o l'organismo incaricato, a livello locale, dell'applicazione della presente parte;

  3. c) «esemplare di controllo T5»: l'esemplare compilato sul formulario T5, originale e copia, conforme al modello figurante all'allegato 63, eventualmente completato o con uno o più formulari T5 bis, originale e copia, conformi al modello figurante all'allegato 64, o con una o più distinte di carico T5, originale e copia, conformi al modello figurante all'allegato 65. Tali formulari sono stampati e compilati conformemente alle indicazioni di cui all'allegato 66 e, se del caso, tenendo conto delle indicazioni d'uso complementari previste nel quadro di altre normative comunitarie.

2. Quando l'applicazione di una normativa comunitaria adottata in merito all'importazione o all'esportazione di merci o alla loro circolazione nel territorio doganale della Comunità è subordinata alla prova che le merci che ne formano oggetto hanno ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione prevista o prescritta nella predetta misura, la prova è costituita dalla presentazione dell'esemplare di controllo T5, compilato e utilizzato conformemente alle disposizioni della presente parte.

3.

Su uno stesso esemplare di controllo T5 possono figurare esclusivamente merci caricate su un solo mezzo di trasporto, ai sensi dell'articolo 349, paragrafo 1, secondo comma, e destinate ad un unico destinatario per ricevere la medesima utilizzazione e/o destinazione.

L'utilizzazione di distinte di carico T5, compilate mediante un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico delle informazioni, e degli elenchi descrittivi compilati ai fini dell'espletamento delle formalità di spedizione/esportazione, che recano l'insieme delle indicazioni contenute nel formulario il cui modello figura all'allegato 65, può essere autorizzata dalle autorità competenti, al posto di detto formulario, nei casi in cui questi documenti sono strutturati e compilati in modo da poter essere utilizzati senza difficoltà e da offrire tutte le garanzie ritenute utili dalle stesse autorità.

4.

Oltre alle responsabilità stabilite da una normativa particolare, chiunque sottoscriva un esemplare di controllo T5 è tenuto a destinare le merci designate in tale documento all'utilizzazione e/o alla destinazione dichiarata.

Costui risponde di qualsiasi utilizzazione abusiva, effettuata da chiunque, degli esemplari di controllo T5 che egli compila.

5. In deroga al paragrafo 2 e salvo diversamente stabilito nella normativa comunitaria che prevede il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci, ogni Stato membro ha la facoltà di prevedere che la prova che alle merci è stata data l'utilizzazione e/o la destinazione previste o prescritte venga fornita secondo una procedura nazionale, a condizione che le merci non lascino il suo territorio prima di aver ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione prevista o prescritta.

Art. 912 ter

1. L'esemplare di controllo T5 è redatto dall'interessato in un originale ed almeno una copia. Ciascuno dei documenti di questo esemplare deve recare la firma originale dell'interessato e, negli spazi riservati alla designazione delle merci e alle diciture speciali, tutte le indicazioni richieste dalle disposizioni relative alla normativa comunitaria che prevede il controllo.

2.

Quando la normativa comunitaria che prevede il controllo stabilisce la costituzione di una garanzia, tale garanzia è costituita:

presso l'organismo designato da detta normativa oppure, in mancanza di indicazioni da parte della normativa, o presso l'ufficio che rilascia l'esemplare di controllo T5 o presso un altro ufficio a tal fine designato dallo Stato membro da cui tale ufficio dipende, e

secondo le modalità che verranno stabilite dalla normativa comunitaria stessa o, in mancanza di indicazioni da parte della normativa, dalle autorità dello Stato membro.

In tal caso, nella casella n. 106 del formulario T5 è riportata una delle seguenti diciture:

Garantía constituida por un importe de … euros

Sikkerhed på … EUR

Sicherheit in Höhe von … EURO geleistet

Κατατεθείσα εγγύηση ποσού … ΕΥΡΩ

Guarantee of EUR … lodged

Garantie d'un montant de … euros déposée

Garanzia dell'importo di … EURO depositata

Zekerheid voor … euro

Entregue garantia num montante de … EURO

Annettu … euron suuruinen vakuus

Säkerhet ställd till et belopp av … euro

Celní dluh ve výši … EUR zajištěn

Esitatud tagatis EUR …

Galvojums par EUR … iesniegts

Pateikta garantija … EUR sumai

… EUR vámbiztosíték letétbe helyezve

Garanzija fuq l-EUR … saret

Złożono zabezpieczenie w wysokości … EUR

Položeno zavarovanje v višini … EUR

Poskytnuté zabezpečenie vo výške … EUR.

Обезпечение от … EUR представено

Garanție depusă în sumă de … EUR.

3. Quando la normativa comunitaria che prevede il controllo stabilisce un termine entro il quale rendere esecutive l'utilizzazione e/o la destinazione delle merci, viene completata la dicitura «Termine di esecuzione di … giorni» che compare alla casella n. 104 del formulario T5.

4.

Quando le merci circolano vincolate ad un regime doganale, l'ufficio doganale dal quale le merci sono spedite rilascia l'esemplare di controllo T5.

Il documento relativo al regime utilizzato deve recare un riferimento all'esemplare di controllo T5 rilasciato. Allo stesso modo, l'esemplare di controllo T5 deve recare, alla casella n. 109 del formulario T5, un riferimento a detto documento.

5.

Quando le merci non sono vincolate ad un regime doganale, l'esemplare di controllo T5 è rilasciato dall'ufficio da cui le merci sono spedite.

Il formulario T5 deve riportare, alla casella n. 109, una delle seguenti diciture:

Mercancías no incluidas en un régimen aduanero

Ingen forsendelsesprocedure

Nicht in einem Zollverfahren befindliche Waren

Εμπορεύματα εκτός τελωνειακού καθεστώτος

Goods not covered by a customs procedure

Marchandises hors régime douanier

Merci non vincolate ad un regime doganale

Geen douaneregeling

Mercadorias não sujeitas a regime aduaneiro

Tullimenettelyn ulkopuolella olevat tavarat

Varorna omfattas inte av något tullförfarande

Zboží mimo celní režim

Kaup, millele ei rakendata tolliprotseduuri

Preces, kurām nav piemērota muitas procedūra

Prekės, kurioms netaikoma muitinės procedūra

Vámeljárás alá nem vont áruk

Oġġetti mhux koperti bi proċedura tad-Dwana

Towary nieobjęte procedurą celną

Blago ni vključeno v carinski postopek

Tovar nie je v colnom režime.

Стоки, които не са под митнически режим

Mărfuri care nu sunt acoperite de un regim vamal.

6. L'esemplare di controllo T5 è vistato dall'ufficio di cui ai paragrafi 4 e 5. Il visto deve prevedere le seguenti diciture da far figurare nella casella A «Ufficio di partenza» di detti documenti:

  1. a) per il formulario T5, il nome e il timbro dell'ufficio, la firma della persona competente, la data del visto e un numero di registrazione, che può essere prestampato;

  2. b) per il formulario T5 bis o la distinta di carico T5, il numero di registrazione che figura il formulario T5. Questo numero deve essere apposto o a mezzo di un timbro che rechi il nome dell'ufficio o a mani; in quest'ultimo caso è necessario anche il timbro ufficiale di detto ufficio.

7. Salvo diversamente stabilito dalla normativa comunitaria che prevede il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci, l'articolo 357 si applica «mutatis mutandis». L'ufficio di cui ai paragrafi 4 e 5 procede al controllo della spedizione e compila e vista la casella D «Controllo dell'ufficio di partenza», che figura al recto del formulario T5.

8. L'ufficio di cui ai paragrafi 4 e 5 trattiene una copia di tutti gli esemplari di controllo T5. Gli originali di tali documenti sono consegnati all'interessato non appena siano state espletate tutte le formalità amministrative e siano state debitamente compilate le caselle A «Ufficio di partenza» e, nel formulario T5, la casella B «Da rispedire a».

9. L'articolo 360 si applica mutatis mutandis.

Art. 912 quater

1.

Le merci e gli originali degli esemplari di controllo T5 devono essere presentati all'ufficio di destinazione.

Salvo diversa disposizione comunitaria che preveda il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci, l'ufficio di destinazione può autorizzare che le merci siano consegnate direttamente al destinatario alle condizioni fissate da questo ufficio, in modo da poter effettuare i controlli di sua spettanza all'arrivo delle merci o successivamente.

La persona che presenta all'ufficio di destinazione un esemplare di controllo T5 e la merce cui esso si riferisce può ottenere, su richiesta, una ricevuta compilata su un formulario il cui modello figura nell'allegato 47. Questa ricevuta non può sostituire l'esemplare di controllo T5.

2. Quando la normativa comunitaria prevede il controllo dell'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità e queste merci lasciano detto territorio:

per via marittima, l'ufficio di destinazione è l'ufficio responsabile del porto in cui le merci sono caricate su una nave di una linea diversa da una linea regolare ai sensi dell'articolo 313 bis;

per via aerea: l'ufficio di destinazione è l'ufficio responsabile dell'aeroporto comunitario di carattere internazionale, conformemente all'articolo 190, punto b), in cui le merci sono caricate su un aeromobile a destinazione di un aeroporto non comunitario;

per altra via di trasporto: l'ufficio di destinazione è l'ufficio di uscita di cui all'articolo 793, paragrafo 2.

3. L'ufficio di destinazione garantisce il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione prevista o prescritta. Questo ufficio deve registrare, se del caso trattenendone una copia, i dati degli esemplari di controllo T5 e i risultati dei controlli effettuati.

4. L'ufficio di destinazione rispedisce l'originale dell'esemplare di controllo T5 all'indirizzo indicato nella casella B «Da rispedire a» del formulario T5 dopo aver espletato tutte le formalità e aver apposto le annotazioni richieste.

Art. 912 quinquies

1. Quando il rilascio dell'esemplare di controllo T5 è accompagnato dalla costituzione di una garanzia, conformemente all'articolo 912 ter, paragrafo 2, si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

2.

Per le quantità di merci che non hanno ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione prescritte, o se del caso alla scadenza di un termine stabilito ai sensi dell'articolo 912 ter, paragrafo 3, le autorità competenti adottano le misure atte a consentire all'ufficio di cui all'articolo 912 ter, paragrafo 2, di riscuotere, se del caso dalla garanzia depositata, una quota proporzionale a tali quantità di merci.

Tuttavia, su domanda dell'interessato, tali autorità possono stabilire che venga riscosso, se del caso dalla garanzia depositata, un determinato importo ottenuto moltiplicando la quota di garanzia corrispondente alle quantità di merci che alla scadenza del termine stabilito non hanno ancora avuto l'utilizzazione e/o la destinazione previste, per il risultato della divisione del numero di giorni che, dopo la scadenza del termine stabilito, sono stati necessari per rendere esecutiva la prevista utilizzazione e/o destinazione di tali quantità di merci, per il numero di giorni previsto dal termine stesso.

Il presente paragrafo non si applica se l'interessato dimostra il perimento di tali merci imputabile a forza maggiore.

3.

Se entro sei mesi dalla data di emissione dell'esemplare di controllo T5 o, se del caso, dalla scadenza del termine indicato alla rubrica «Termine di esecuzione di … giorni» della casella n. 104 del formulario T5, questo esemplare, debitamente annotato dall'ufficio di destinazione, non è giunto all'ufficio di rinvio indicato nella casella B del documento, le autorità competenti adottano le misure necessarie per la riscossione della garanzia di cui all'articolo 912 ter, paragrafo 2, da parte dell'ufficio di cui allo stesso articolo.

Il presente paragrafo non si applica se il superamento del termine fissato per la restituzione dell'esemplare di controllo T5 non è imputabile all'interessato.

4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 si applicano salvo diversa disposizione comunitaria che preveda il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci e, comunque, fatte salve le disposizioni relative all'obbligazione doganale.

Art. 912 sexies

1. Salvo diversamente stabilito dalla normativa comunitaria che prevede il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci, l'esemplare di controllo T5 nonché la spedizione che esso accompagna possono essere frazionati prima della conclusione della procedura per la quale il formulario è stato rilasciato. Le spedizioni che abbiano formato oggetto di tale frazionamento possono subire un ulteriore frazionamento.

2.

L'ufficio in cui è effettuato il frazionamento rilascia, conformemente alle disposizioni dell'articolo 912 ter, un estratto dell'esemplare di controllo T5 per ciascuna parte della spedizione frazionata.

Ciascun estratto deve contenere le menzioni speciali che figurano nelle caselle n. 100, n. 104, n. 105, n. 106 e n. 107 dell'esemplare di controllo T5 originale e indicare la massa e la quantità netta delle merci che ne fanno oggetto. Inoltre, alla casella n. 106 del formulario T5 di ciascun estratto è riportata una delle seguenti diciture:

Extracto del ejemplar de control T5 inicial (número de registro, fecha, oficina y país de expedición): …

Udskrift af det oprindelige kontroleksemplar T5 (registreringsnummer, dato, sted og udstedelsesland): …

Auszug aus dem ursprünglichen Kontrollexemplar T5 (Registriernummer, Datum, ausstellende Stelle und Ausstellungsland): …

Απόσπασμα του αρχικού αντιτύπου ελέγχου Τ5 (αριθμός πρωτοκόλλου, ημερομηνία, τελωνείο και χώρα έκδοσης): …

Extract of the initial T5 control copy (registration number, date, office and country of issue): …

Extrait de l'exemplaire de contrôle T5 initial (numéro d'enregistrement, date, bureau et pays de délivrance): …

Estratto dell'esemplare di controllo T5 originale (numero di registrazione, data, ufficio e paese di emissione): …

Uittreksel van het oorspronkelijke controle-exemplaar T5 (registratienummer, datum, kantoor en land van afgifte): …

Extracto do exemplar de controlo T5 inicial (número de registo, data, estância e país de emissão): …

Ote alun perin annetusta T5-valvontakappaleesta (kirjaamisnumero, antamispäivämäärä, -toimipaikka ja -maa): …

Utdrag ur ursprungligt kontrollexemplar T5 (registreringsnummer, datum, utfärdande kontor och land): …

Výpis z původního kontrolního výtisku T5 (evidenční číslo, datum, úřad a země vystavení): …

Väljavõte esialgsest T5 kontrolleksemplarist (registreerimisnumber, kuupäev, väljaandnud asutus ja riik): …

Izraksts no sākotnējā T5 kontroleksemplāra (reģistrācijas numurs, datums, izdevēja iestāde un valsts): …

Išrašas iš pirminio T5 kontrolinio egzemplioriaus (registracijos numeris, data, išdavusi įstaiga ir valstybė): …

Az eredeti T5 ellenőrző példány kivonata (nyilvántartási szám, kiállítás dátuma, a kiállító ország és hivatal neve): …

Estratt tal-kopja ta' kontroll tat-T5 inizjali (numru ta'reġistrazzjoni, data, uffiċċju u pajjiż fejn ġie maħruġ id-dokument)

Wyciąg z wyjściowej karty kontrolnej T5 (numer ewidencyjny, data, urząd i kraj wystawienia): …

Izpisek iz prvotnega kontrolnega izvoda T5 (evidenčna številka, datum, urad in država izdaje): …

Výpis z pôvodného kontrolného výtlačku T5 (registračné číslo, dátum, vydávajúci úrad a krajina vydania): …

Извлечение от първоначално издадения оначалния контролен формуляр Т5 (регистрационен номер, дата, митническо учреждение и страна на издаване): …

Extras din exemplarul de control T5 inițial (număr de înregistrare, data, biroul și țara emitente): …

La casella B «Da rispedire a» del formulario T5 deve riportare le medesime diciture che compaiono nella corispondente casella del formulario T5 originale.

Nella casella J «Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione» del formulario T5 originale, è riportata una delle seguenti diciture:

… (número) extractos expedidos — copias adjuntas

… (antal) udstedte udskrifter — kopier vedføjet

… (Anzahl) Auszüge ausgestellt — Durchschriften liegen bei

… (αριθμός) εκδοθέντα αποσπάσματα — συνημμένα αντίγραφα

… (number) extracts issued — copies attached

… (nombre) extraits délivrés — copies ci-jointes

… (numero) estratti rilasciati — copie allegate

… (aantal) uittreksels afgegeven — kopieën bijgevoegd

… (número) de extractos emitidos — cópias juntas

Annettu … (lukumäärä) otetta — jäljennökset liitteenä

… (antal) utdrag utfärdade — kopier bifogas

… (počet) vystavených výpisů - kopie přiloženy

väljavõtted … (arv) - koopiad lisatud

Izsniegti … (skaits) izraksti - kopijas pielikumā

Išduota … (skaičius) išrašų - kopijos pridedamos

… (számú) kivonat kiadva - másolatok csatolva

… (numru) estratti maħruġa kopji mehmuża

… (ilość) wydanych wyciągów - kopie załączone

… (število) izdani izpiski - izvodi priloženi

…(počet) vyhotovených výpisov – kópie priložené.

… (брой) издадени извлечения — приложени формуляри

… (numărul) de extrase emise — copii anexate.

L'esemplare di controllo T5 originale è rinviato senza indugio all'indirizzo indicato nella casella B «Da rispedire a» del formulario T5, accompagnato dalle copie degli estratti rilasciati.

L'ufficio in cui viene effettuato il frazionamento trattiene una copia dell'esemplare di controllo T5 originale e degli estratti. Gli originali degli estratti dell'esemplare di controllo T5 accompagnano le spedizioni parziali fino agli uffici di destinazione relativi a ciascuna spedizione parziale dove vengono applicate le disposizioni di cui all'articolo 912 quater.

3. In caso di ulteriore frazionamento, conformemente al paragrafo 1, le disposizioni di cui al paragrafo 2 si applicano mutatis mutandis.

Art. 912 septies

1.

L'esemplare di controllo T5 può essere rilasciato a posteriori, a condizione che:

l'omissione della domanda o il mancato rilascio al momento della spedizione delle merci non sia imputabile all'interessato o questi possa fornire la prova che detta omissione non è dovuta a una manovra fraudolenta o a negligenza manifesta da parte sua,

l'interessato fornisca la prova che l'esemplare di controllo T5 si riferisce proprio alle merci per le quali sono state espletate tutte le formalità,

l'interessato presenti la documentazione richiesta per il rilascio del predetto esemplare,

sia stato stabilito, con soddisfazione delle autorità competenti, che il rilascio a posteriori dell'esemplare di controllo T5 non può dar luogo all'ottenimento di indebiti vantaggi finanziari, tenuto conto del regime e/o della posizione doganale delle merci e della loro utilizzazione e/o destinazione.

Quando l'esemplare di controllo T5 è rilasciato a posteriori, il formulario T5 deve recare una delle seguenti diciture in rosso:

Expedido a posteriori

Udstedt efterfølgende

nachträglich ausgestellt

Εκδοθέν εκ των υστέρων

Issued retrospectively

Délivré a posteriori

Rilasciato a posteriori

achteraf afgegeven

Emitido a posteriori

Annettu jälkikäteen

Utfärdat i efterhand

Vystaveno dodatečně

Välja antud tagasiulatuvalt

Izsniegts retrospektīvi

Retrospektyvusis išdavimas

Kiadva visszamenőleges hatállyal

Maħruġ retrospettivament

Wystawiona retrospektywnie

Izdano naknadno

Vyhotovené dodatočne

Издаден впоследствие

Eliberat ulteriorEmis a posteriori

e l'interessato vi deve indicare l'identità del mezzo di trasporto con cui le merci sono state spedite, nonché la data di partenza e, se del caso, la data di presentazione delle merci all'ufficio di destinazione.

2. In caso di smarrimento dell'originale degli esemplari di controllo T5 e degli estratti degli esemplari di controllo T5, duplicati di questi documenti possono essere rilasciati, dietro richiesta dell'interessato, dall'ufficio che ha emesso detti originali. Il duplicato deve essere corredato del timbro dell'ufficio e della firma del funzionario competente, nonché di una delle seguenti diciture in rosso:

DUPLICADO

DUPLIKAT

DUPLIKAT

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

DUPLICATE

DUPLICATA

DUPLICATO

DUPLICAAT

SEGUNDA VIA

KAKSOISKAPPALE

DUPLIKAT

DUPLIKÁT

DUPLIKAAT

DUBLIKĀTS

DUBLIKATAS

MÁSODLAT

DUPLIKAT

DUPLIKAT

DVOJNIK

DUPLIKÁT.

ДУБЛИКАТ

DUPLICAT.

3. Gli esemplari di controllo T5 rilasciati a posteriori e i duplicati di questi esemplari possono essere annotati dall'ufficio di destinazione solo dopo constatazione da parte dello stesso ufficio che le merci oggetto di detti documenti hanno avuto l'utilizzazione e/o la destinazione previste o prescritte dalla normativa comunitaria.