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Sez. 3, Sentenza n. 2096 del 03/07/1998 Cc. (dep. 05/08/1998) Rv. 211810 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Vincoli paesaggistici - Potere di integrazione da parte dello Stato - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 1998-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211810-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

In materia ambientale, dopo la entrata in vigore della legge 8 agosto 1985 n. 431 non possono esser individuati dallo Stato altri beni od aree, per cui sia vietata ogni modificazione (vincolo assoluto), ex art. 1 quinquies della stessa legge, fino all'adozione dei piani paesistici od urbanistici-territoriali con valenza paesistica. Non vi è dubbio, però, che il Ministro per i beni culturali ed ambientali, anche dopo la legge 431 del 1985, conservi il potere di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvati dalle regioni, a norma dell' art. 82, comma secondo lett.a), del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616. L'imposizione di un vincolo paesaggistico di tale tipo non comporta la dichiarazione di assoluta immodificabilità del bene riconosciuto come bellezza naturale, ma la sola sussistenza di un vincolo di inedificabilità relativo, cioè la possibilità di eseguire interventi previa acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939 n.1497

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 quinquies CORTE COST., Legge 29/06/1939 num. 1497 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)