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Sez. 3, Sentenza n. 4493 del 28/07/1984 (Rv. 436389 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ALIENAZIONE DEL FONDO COME QUOTA INDIVISA DI UN'ESTENSIONE PIÙ AMPIA - DIRITTO DI RISCATTO AGRARIO - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436389-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ALIENAZIONE DEL FONDO COME QUOTA INDIVISA DI UN'ESTENSIONE PIÙ AMPIA - DIRITTO DI RISCATTO AGRARIO - CONFIGURABILITÀ.*

Il diritto di riscatto agrario - attribuito dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965 al coltivatore del fondo che non sia stato messo in condizione di esercitare la prelazione in occasione della vendita del fondo stesso e diretto (al pari della prelazione) a realizzare la coincidenza della persona del coltivatore con quella del proprietario del fondo, con conseguenti riflessi positivi sull'economia nazionale - si configura, in vista di siffatto interesse generale ed al fine di impedire espedienti elusivi della legge, anche quando detto fondo sia alienato come quota indivisa di un'estensione più ampia, senza che ne derivi alcun pregiudizio per la libera alienazione della proprietà terriera potendo il proprietario procedere preliminarmente alla divisione. (V 6070/81, mass n 416859).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)