diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 7166 del 01/04/1974 Ud. (dep. 19/10/1974) Rv. 128264 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - NEGAZIONE DEL BENEFICIO FONDATO UNICAMENTE SULLA GRAVITA DEL FATTO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1974-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/128264-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - NEGAZIONE DEL BENEFICIO FONDATO UNICAMENTE SULLA GRAVITA DEL FATTO - LEGITTIMITA.*

La negazione delle circostanze attenuanti generiche puo essere fondata unicamente sulla gravita del comportamento criminoso poiche, tra gli elementi indicati dall'art 133 cod pen, il giudice puo prendere in considerazione solo quello che ritenga prevalente sugli altri previsti dalle norme.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)