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Sez. 1, Sentenza n. 8656 del 16/07/1992 (Rv. 478220 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Stato d'insolvenza - In genere | "Pactum de non petendo" - Sussistenza - Stato di insolvenza - Accertamento - Criteri.
Stato
decisa il 1992-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478220-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Stato d'insolvenza - In genere

Al fine della dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza, consistente nell'incapacità di adempimento delle obbligazioni assunte, alle previste scadenze e con mezzi normali, a prescindere da qualsiasi indagine in ordine alle relative cause e dalla eventualità che la situazione patrimoniale presenti un'eccedenza delle poste attive su quelle passive, può essere escluso da un "pactum de non petendo", anche quando non vi abbiano prestato adesione tutti i creditori, ove esso risulti idoneo a rimuovere la suddetta incapacità, anche con riguardo alle situazioni debitorie rimaste estranee al fatto, con la conseguenza che, in presenza di un fatto del genere, l'accertamento dello stato d'insolvenza non può essere motivato con l'esclusivo rilievo del parziale coinvolgimento del ceto creditorio, senza il concreto riscontro di una originaria inidoneità del fatto medesimo a far venir meno la condizione di impotenza economica ovvero dell'inadempimento di esso, come circostanza che riproduce siffatta condizione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)