Sez. 1, Sentenza n. 6308 del 28/04/1983 Ud. (dep. 07/07/1983) Rv. 159804 - 01
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO - ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE - CONDOTTA INCRIMINATA - REATO DI MERO PERICOLO - ESCLUSIONE - BANDE ARMATE - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI DI INDIVIDUAZIONE.*
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO - ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE - CONDOTTA INCRIMINATA - REATO DI MERO PERICOLO - ESCLUSIONE - BANDE ARMATE - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI DI INDIVIDUAZIONE.*
Si versa in tema di delitto di banda armata e non già di associazione sovversiva, allorquando la condotta incriminata ai sensi dell'art. 306 cod. pen., realizza un reato di mero pericolo in relazione ai beni giuridici protetti. Infatti, la norma predetta: a) limita gli elementi costituenti il reato al solo fatto della Costituzione della banda armata al fine di commettere uno dei delitti contro la personalità interna o internazionale dello stato: b) considera tale disegno criminoso sufficiente a mettere in pericolo il bene protetto: C) contempla la mera disponibilità dei partecipi e la possibilità della loro utilizzazione senza che sia necessario che ognuno di essi sia armato o che le armi vengano concretamente usate.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 270 CORTE COST., Cod. Pen. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)