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Sez. 2, Sentenza n. 3756 del 19/11/1969 (Rv. 344028 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - MINIMI SALARIALI - PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA DELLA MERCEDE AL LAVORO SVOLTO - APPLICABILITA ALLE PRESTAZIONI SALTUARIE.*
Stato
decisa il 1969-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344028-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - MINIMI SALARIALI - PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA DELLA MERCEDE AL LAVORO SVOLTO - APPLICABILITA ALLE PRESTAZIONI SALTUARIE.*

Il principio della congruita della retribuzione in riferimento alla quantita e alla qualita del lavoro prestato deve trovare applicazione anche nelle ipotesi di lavoro saltuario o intermittente. (V 3882-68 massima n 337361).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)