Sez. 1, Sentenza n. 2077 del 10/10/1984 Ud. (dep. 01/03/1985) Rv. 168091 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE - ATTIVITÀ ILLECITE - DISTINZIONI NORMATIVE - DETENZIONE DI MODICA QUANTITÀ - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE GENERALI E SPECIALI - SUSSISTENZA ESCLUSA - CONSEGUENZE - REATO IPOTIZZABILE.*
STUPEFACENTI - DETENZIONE - ATTIVITÀ ILLECITE - DISTINZIONI NORMATIVE - DETENZIONE DI MODICA QUANTITÀ - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE GENERALI E SPECIALI - SUSSISTENZA ESCLUSA - CONSEGUENZE - REATO IPOTIZZABILE.*
Il campo di applicazione dell'art. 72 della legge n. 685 del 1975 è circoscritto, rispetto alle ipotesi previste dall'art. 71 della legge, a quelle detenzioni che abbiano ad oggetto "modici" quantitativi delle sostanze stupefacenti, ma la punibilità è ulteriormente circoscritta a titoli che non siano ricompresi tra quelli per i quali la legge prevede una causa di giustificazione speciale (uso esclusivamente personale, terapeutico o no, ex art. 80, primo e secondo comma della legge) e generale (uso terapeutico di terzi, ex artt. 51 e 54 cod. pen.), ossia, come dice la legge, alla detenzione "per uso personale non terapeutico di terzi". Da ciò consegue che, una volta accertata la detenzione di modiche quantità di sostanza stupefacente ed esclusa la sussistenza di scriminanti generali e speciali, deve ritenersi configurabile l'ipotesi prevista dall'art. 72 della legge, senza, cioè, bisogno dell'accertamento della destinazione ad "uso personale non terapeutico di terzi". (V mass n 164571; (V mass n 153452).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 54 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)