Sez. 3, Sentenza n. 1156 del 22/04/1970 (Rv. 346747 - 01)
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE DIRETTE - OPPOSIZIONE - DEL TERZO IN SEPARAZIONE - SPESE GIUDIZIALI - REGOLAMENTO - OPPOSIZIONE FONDATA SU PROVE ASSOLUTE ASSOLUTE O SU PROVE RELATIVE E DISCUTIBILI - DIFFERENZE.*
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE DIRETTE - OPPOSIZIONE - DEL TERZO IN SEPARAZIONE - SPESE GIUDIZIALI - REGOLAMENTO - OPPOSIZIONE FONDATA SU PROVE ASSOLUTE ASSOLUTE O SU PROVE RELATIVE E DISCUTIBILI - DIFFERENZE.*
Ai fini del regolamento delle spese processuali, nel giudizio di opposizione proposto dal terzo assoggettato all'esecuzione fiscale, il giudice deve accertare e stabilire se la prova offerta dall'opponente in ordine al diritto di proprieta del terzo sui beni mobili pignorati sia da annoverarsi tra quelle 'assolutè (titolo anteriore alla pubblicazione o notificazione del ruolo), ovvero tra quelle relative e discutibili nel primo caso, se l'esattore non desiste dall'esecuzione si devono applicare le comuni regole relative alla responsabilita delle parti per le spese processuali, mentre nella seconda ipotesi, o che l'esattore abbia contestato senza successo il diritto di proprieta dell'opponente, o che si sia limitato a rimettersi alla giustizia, la compensazione delle spese e pienamente giustificata, poiche lo stesso esattore di fronte a una prova diversa da quella richiesta dalla legge non puo e non deve astenersi o desistere dall'esecuzione, e deve, invece attendere, in caso di opposizione, l'esito del proposto giudizio. (V 770-70, massima n 346063).*
Riferimenti normativi: Legge 29/01/1958 num. 645 art. 220, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)