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Sez. 5, Sentenza n. 15283 del 21/07/2015 (Rv. 636041 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE) | Art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Omessa esibizione dei documenti in sede amministrativa - InutilizzabilitĂ  in sede contenziosa - Condizioni - Irrilevanza di un comportamento colposo - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636041-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE)

In tema d'accertamento tributario, a norma dell'articolo 52, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, la dichiarazione, resa dal contribuente nel corso di un accesso, di non possedere libri, registri, scritture e documenti richiestigli (compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sia obbligatoria), ne preclude la valutazione a suo favore in sede amministrativa o contenziosa solo ove si traduca in un sostanziale rifiuto di esibizione, caratterizzato dal dolo, ma non ove si fondi sull'effettiva indisponibilitĂ  del documento per caso fortuito, forza maggiore o per colpa, restando in tale caso irrilevante, ai fini dell'utilizzabilitĂ , anche l'omessa esibizione della documentazione una volta cessato l'impedimento.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)