Sez. 3 - , Sentenza n. 7352 del 07/03/2022 (Rv. 664250 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE | Mutuo - Disciplina antiusura - Verifica del superamento del tasso soglia - Sommatoria tra interessi moratori e commissione di estinzione anticipata - Esclusione - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE
In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi.
Cod. Pen. art. 644, Cod. Civ. art. 1815 com. 2 CORTE COST., Legge 12/03/1996 num. 108 art. 2 com. 4, Legge 28/02/2001 num. 24 art. 1, Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)