Sez. 2, Sentenza n. 866 del 12/03/1976 (Rv. 379536 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - DATA DELLA DELIBERAZIONE - INDICAZIONE - ELEMENTO ESSENZIALE - ESCLUSIONE - MANCANZA O INESATTEZZA - MERO ERRORE MATERIALE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - DATA DELLA DELIBERAZIONE - INDICAZIONE - ELEMENTO ESSENZIALE - ESCLUSIONE - MANCANZA O INESATTEZZA - MERO ERRORE MATERIALE.*
L'indicazione nella sentenza della data della deliberazione non e prescritta a pena di nullita e non costituisce elemento essenziale della sentenza medesima, come invece la data della pubblicazione (in relazione al decorso del termine per impugnare); ne consegue che la Mancanza o l'inesattezza di detta indicazione configura mero errore materiale. (V 1847/70, mass n 347833).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)