Sez. 2, Ordinanza n. 770 del 23/01/2002 (Rv. 551793 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Giudice incompetente per valore sulla domanda principale e competente per materia sulla domanda riconvenzionale - Dichiarazione di incompetenza per valore del giudice adito - Rimessione dell'intera causa al giudice superiore - Regolamento di competenza proposto da detto giudice - Ammissibilità - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
Allorché il giudice previamente adito, difettando di competenza per valore in ordine alla domanda principale, si ritenga incompetente per valore relativamente all'intero giudizio, pur essendo competente per materia in ordine alla domanda riconvenzionale proposta nel giudizio stesso dal convenuto, e rimetta l'intera causa al giudice superiore, questi può richiedere regolamento di competenza a norma dell'art. 45 cod. proc. civ., giacché la declaratoria di incompetenza per valore comporta, implicitamente, la soluzione in senso negativo della questione relativa alla competenza funzionale inderogabile del giudice stesso, determinando così i presupposti di un conflitto virtuale negativo di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)