diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19473 del 09/11/2012 (Rv. 624175 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO | Domicilio della società creditrice ex art. 1182 cod. civ. - Coincidenza con la sede principale - Irrilevanza della filiale - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624175-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO

In tema di competenza per territorio, ai fini dell'individuazione del luogo nel quale l'obbligazione deve essere adempiuta, la filiale, pur dovendo essere retta, a norma dell'art. 2205 cod. civ., da un rappresentante indicato nel registro delle imprese, non assume mai autonomia tale da localizzare presso di sé i rapporti che pone in essere, con esclusione totale della sede centrale e del domicilio dell'imprenditore, sicché il domicilio del creditore, cui si riferisce l'art. 1182 cod. civ., si identifica, nei riguardi di una società, con la sede principale, anche nel caso che vi siano filiali (nella specie, sede provinciale o distaccata di banca).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 2205, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)