Sez. 2, Sentenza n. 2716 del 14/07/1976 (Rv. 381508 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - CONDIZIONI - DANNI PER L'INADEMPIMENTO - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - CONDIZIONI - DANNI PER L'INADEMPIMENTO - IRRILEVANZA.*
L'entita concreta dei danni conseguiti all'inadempimento e circostanza irrilevante quando sia stata pattuita una clausola penale a carico dell'inadempiente, e cio anche nel caso in cui venga richiesta la riduzione della penale stessa ai sensi dell'art 1384 cod civ, poiche la riduzione e affidata all'apprezzamento discrezionale del giudice e dev'essere collegata all'equita, anche se a tal fine si deve tener conto del fatto che sia stato parzialmente eseguita la prestazione principale o che l'ammontare prefissato ecceda l'interesse del creditore al momento dell'adempimento. (V 1389/74, mass n 369471).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1384
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)