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Sez. 3 - , Ordinanza n. 10188 del 17/04/2023 (Rv. 667372 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM | Titolarità attiva o passiva del rapporto controverso - Contestazioni del convenuto - Mera difesa - Eccezione di prescrizione e contestazione del “quantum” del credito - Difese incompatibili con la contestazione della legittimazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667372-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM

L'eccezione di prescrizione del credito vantato (nella specie in relazione ai canoni di locazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica), e quella di erronea quantificazione dello stesso non comportano, di per sé, implicito riconoscimento della titolarità, dal lato passivo, del rapporto e non ostano, pertanto, alla possibilità di contestarne la sussistenza nel successivo corso del giudizio di primo grado, integrando una mera difesa, come tale sottratta al regime delle preclusioni.

Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)