Sez. 2, Sentenza n. 526 del 15/02/1968 (Rv. 331608 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - NOMINA - POTERI DEL GIUDICE - ALBO DEI CONSULENTI TECNICI E DISTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - NOMINA - POTERI DEL GIUDICE - ALBO DEI CONSULENTI TECNICI E DISTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La scelta del consulente tecnico, anche in riferimento alla categoria professionale di sua appartenenza, e riservata ad un apprezzamento del tutto discrezionale del giudice di merito e quindi e sottratta al Sindacato della Corte di Cassazione, in particolare, l, iscrizione del consulente negli albi in ragione della Competenza tecnica non puo considerarsi un limite al potere del giudice, censurabile sotto il profilo della legittimita, dovendosi invece essa ricollegare all, intento di facilitare la scelta del giudice e all, opportunita di un, equa ripartizione degli incarichi giudiziari. Conforme alla sentenza n. 485-66, massima n. 320968.*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 22, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 22, Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 13, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)