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Sez. U, Sentenza n. 5348 del 04/12/1989 (Rv. 464471 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - CONTRIBUTO FOGNATURE - IMPOSIZIONE DI UN CANONE PER L'ALLACCIAMENTO A FOGNATURA MUNICIPALE. CONTESTAZIONE DELLA POTESTÀ IMPOSITIVA DEL COMUNE. AZIONE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DI UN'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA. CONFIGURABILITÀ - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464471-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - CONTRIBUTO FOGNATURE - IMPOSIZIONE DI UN CANONE PER L'ALLACCIAMENTO A FOGNATURA MUNICIPALE. CONTESTAZIONE DELLA POTESTÀ IMPOSITIVA DEL COMUNE. AZIONE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DI UN'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA. CONFIGURABILITÀ - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - INSUSSISTENZA.*

Qualora il canone per l'allacciamento alla fognatura municipale venga determinato dal comune con criterio proporzionale al numero dei locali, ed il privato insorga contro tale provvedimento, sostenendo che il comune stesso non ha facoltà di imporre contributi per la manutenzione delle opere fognarie, la relativa domanda integra Azione di accertamento negativo di un'obbligazione di natura tributaria, e, pertanto, esula dalle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo, incluse quelle in materia di concessioni di beni o servizi pubblici. (nella specie, il consiglio di stato con la decisione impugnata aveva negato la propria giurisdizione ed affermata quella del giudice ordinario).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 247, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)