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Sez. 1, Sentenza n. 3512 del 25/10/1968 (Rv. 336669 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA AI SOLI TERMINI SCADENTI ENTRO TALE PERIODO.*
Stato
decisa il 1968-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336669-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA AI SOLI TERMINI SCADENTI ENTRO TALE PERIODO.*

Condizione indispensabile perche operi la sospensione, di cui alla legge n. 818 del 1965, e che il termine processuale venga a scadere in una delle date intercorrenti tra il primo agosto ed il 15 settembre. Pertanto, ove tale condizione non si verifichi, il termine di scadenza resta immodificato. (Conf. N. 449-68, massima n. 331473, n. 9-68, massima n.330787).*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)