Sez. 1 - , Ordinanza n. 18429 del 08/06/2022 (Rv. 665300 - 02)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - AD ABUNDANTIAM | Giudizio di cassazione - Impugnazione dell'argomentazione "ad abundantiam" - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - AD ABUNDANTIAM
È inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", in quanto la stessa, non costituendo una "ratio decidendi" della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse. (Nella specie, la sentenza impugnata, dopo aver negato la delibazione per contrarietà all'ordine pubblico della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, fondato sulla esclusione dei "bona matrimonii" quale mera riserva mentale di uno dei coniugi, aveva aggiunto che, in ogni caso, i motivi emersi nel procedimento civile di separazione e divorzio, che avevano reso non tollerabile la convivenza, erano ben diversi).
Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)