Sez. 6, Sentenza n. 7389 del 26/05/1972 Ud. (dep. 03/11/1972) Rv. 122245 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - MOVENTE ALTRUISTICO ACCESSORIO - SUSSISTENZA DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - MOVENTE ALTRUISTICO ACCESSORIO - SUSSISTENZA DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*
Per la configurabilita della attenuante di cui all'art 62 n 1 cod pen si richiede che l'Azione sia compiuta sotto la spinta determinante e prevalente di motivi di particolare valore morale anche se associati a motivi egoistici secondari; l'attenuante in parola, pertanto, non e applicabile nel caso in cui il movente altruistico risulti solo accessorio e casuale.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)