Sez. 5 - , Ordinanza n. 26027 del 05/09/2022 (Rv. 665872 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Parte priva di assistenza tecnica - Invito del giudice alla nomina di un difensore - Omissione - Nullità relativa - Conseguenze - Incidenza sul decorso del termine per impugnare - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la mancata adozione da parte del giudice di primo grado dell'ordine, alla parte privata che ne sia priva, di munirsi di un difensore non dà luogo ad una nullità assoluta della sentenza, poiché non attiene alla costituzione del contraddittorio, potendo l'incarico essere validamente conferito anche in udienza e, dunque, successivamente alla proposizione del ricorso, bensì ad una nullità relativa, pertanto non rilevabile d'ufficio, ma solo a seguito di eccezione della parte che ha visto leso il proprio diritto a un'adeguata assistenza tecnica, e non incide sul decorso del termine per impugnare, in quanto detta parte, costituita ritualmente in primo grado alla stregua dell'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, è comunque a conoscenza del processo.
Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)