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Sez. 3, Sentenza n. 706 del 30/03/1967 (Rv. 326747 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - EFFETTI DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (FALSUS PROCURATOR) (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - IN GENERE - DIFFERENZA FRA DIFETTO O ECCESSO ED ABUSO DI RAPPRESENTANZA - CONFLITTO DI INTERESSI.*
Stato
decisa il 1967-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326747-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - EFFETTI DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (FALSUS PROCURATOR) (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - IN GENERE - DIFFERENZA FRA DIFETTO O ECCESSO ED ABUSO DI RAPPRESENTANZA - CONFLITTO DI INTERESSI.*

Si ha il difetto (o eccesso) di rappresentanza quando taluno agisce in nome e per conto altrui senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facolta conferitegli si ha, invece, l'abuso di rappresentanza se taluno usa del potere in contrasto con il fine di tutela dell'interesse altrui, per il quale gli e stato concesso. Diverse sono le conseguenze nei confronti del rappresentato, perche, mentre il negozio concluso dal falsus procurator e un negozio complesso a formazione successiva, idoneo a produrre i suoi effetti normali subordinatamente alla condicio iuris della ratifica del dominus (sempre che non sia stato nel frattempo sciolto per mutuo dissenso del preteso rappresentante e del terzo), il negozio concluso abusivamente dal rappresentante, nell'ambito dei poteri di cui e stato investito, e annullabile ad istanza del rappresentato, al quale incombe l'Onere di provare la conoscenza o la riconoscibilita, da parte del terzo, del conflitto di interessi esistente con il rappresentante.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1394, Cod. Civ. art. 1398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)