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Sez. L, Ordinanza n. 35527 del 19/12/2023 (Rv. 669592 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - IN GENERE | Fallimento dell'impresa - Prosecuzione di attività conservative in funzione del trasferimento a terzi - Provvedimento di autorizzazione all’esercizio provvisorio - Mancanza - Irrilevanza - Licenziamento della lavoratrice madre - Nullità - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669592-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - IN GENERE

In caso di fallimento, la prosecuzione di attività conservative dell'azienda in funzione del trasferimento a terzi - pur in assenza di un provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa del fallito ex art. 104 l.fall. - esclude la legittimità del licenziamento irrogato alla lavoratrice madre, in quanto la cessazione dell'attività, presupposto che legittima il licenziamento ai sensi dell'art. 54, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 151 del 2001, va apprezzata sul piano naturalistico-sostanziale e non su quello giuridico-formale.

Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 54, Legge Falliment. art. 104

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)