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Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)

Testo in vigore al

Art. 503 Anticipazione di spese di giustizia

1. L'anticipazione delle spese di giustizia nei casi in cui essa sia a carico dell'erario e' fatta dall'amministrazione finanziaria a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 504 Competenza per l'esecuzione

1. L'esecuzione delle sentenze e dei decreti di condanna pronunciati dai capi di circondario e' affidata al pretore della circoscrizione nella quale ha sede l'ufficio portuale che ha emesso la condanna.

Art. 505 Trasmissione di sentenza di condanna

1. A cura del cancelliere dell'ufficio circondariale copia della sentenza o del decreto di condanna e' trasmessa all'ufficio di porto in cui e' iscritto il condannato, quando questi appartenga alla gente di mare, perche' ne sia fatta annotazione nelle matricole. Al medesimo obbligo sono tenuti i cancellieri dell'autorita' giudiziaria ordinaria e di ogni altra autorita' giudiziaria per le sentenze o i decreti di condanna che importino l'applicazione delle pene accessorie previste dal codice o, comunque, la decadenza dall'abilitazione ai titoli professionali o la cancellazione dai registri o dalle matricole del personale marittimo.

Art. 506 Esecuzione volontaria di condanna a pene pecuniarie

1. Nel caso di esecuzione volontaria di sentenze o di decreti di condanna a pena pecuniaria o a spese di giustizia, il capo di circondario consegna al condannato un ordine di introito per il versamento della somma in esso indicata al competente ufficio del registro che deve rilasciarne ricevuta. Per l'esecuzione i ricevitori del registro e i cancellieri applicano l'articolo 1086 del codice e le norme sulla tariffa penale e sull'eventuale diritto di partecipazione degli agenti che abbiano accertato i reati.

Art. 507 Pagamento della somma per l'oblazione

1. Il pagamento della somma stabilita per l'oblazione e delle spese a norma dell'articolo 1239 del codice si esegue in base ad ordine di introito emesso dal comandante del porto.

2. Il provvedimento che determina la somma da pagarsi per l'oblazione deve contenere l'invito all'interessato a ritirare l'ordine d'introito per eseguire il pagamento.

3. Nell'ordine di introito sono liquidate le eventuali spese del provvedimento e quelle della notifica di cui al terzo comma dell'articolo 1239 del codice, se la notifica stessa ha avuto luogo.

Art. 508 Destinazione delle somme versate per pene pecuniarie o disciplinari

1. Agli effetti dell'articolo 1086 del codice, la meta' della somme versate a titolo di pene pecuniarie e' devoluta come segue: per i reati concernenti il lavoro portuale al fondo per l'assistenza ai lavoratori portuali; per i reati marittimi alla cassa nazionale per la previdenza marinara.

2. L'autorita' che procede all'esecuzione delle sentenze o dei decreti di condanna, o che riceve le oblazioni, ovvero che applica la pena disciplinare, nell'ordine di introito designa la cassa o il fondo a cui, a norma dei commi precedenti, spetta la meta' delle somme versate a titolo di pene pecuniarie. Nel caso previsto al n. 3 dell'articolo 1252 del colore i capi di circondario esigono dal comandante della nave le relative somme e le versano alla cassa.

Titolo III. Del procedimento disciplinare

Art. 509 Infrazioni disciplinari dei componenti dell'equipaggio

1. Le pene disciplinari per i componenti dell'equipaggio, previste dai nn. 1 e 2 dell'articolo 1252 del codice, sono applicate dal comandante del porto o dal comandante della nave quando l'infrazione e' stata commessa a terra, e dal comandante della nave, quando l'infrazione e' stata commessa a bordo.

2. Per le infrazioni disciplinari commesse a terra, in territorio estero, il potere disciplinare, quando non puo' essere esercitato dagli organi previsti nei nn. 5 e 6 dell'articolo 1249 del codice, e' esercitato dal comandante della nave.

Art. 510 Rapporto all'autorita' marittima

1. Il comandante della nave e' tenuto ad annotare nel giornale nautico le infrazioni disciplinari commesse dai componenti dell'equipaggio e dai passeggeri e le pene disciplinari applicate. Nel caso in cui il potere disciplinare spetta al comandante del porto a norma del l'articolo precedente, il comandante della nave e' tenuto a fare rapporto dell'infrazione al comandante del porto, entro ventiquattro ore da quando ne abbia avuto notizia.

Art. 511 Registro e comunicazione delle pene disciplinari

1. Gli uffici delle autorita' marittime mercantili e gli uffici consolari devono essere provvisti di un registro in cui sono annotate le pene disciplinari inflitte da essi o dai comandanti delle navi.

2. Gli uffici suddetti devono comunicare agli uffici di iscrizione le pene disciplinari inflitte diverse dalla consegna a bordo e dagli arresti di rigore.

Art. 512 Menzione sul giornale nautico di pene disciplinari

1. Il comandante della nave militare, che abbia inflitto, a norma dell'articolo 1249 del codice, pene disciplinari al componente dell'equipaggio di una nave mercantile, ne fa menzione sul giornale generale e di contabilita' della, nave sulla quale e' imbarcata la persona cui e' stata inflitta la pena.

Art. 513 Contestazione degli addebiti nel procedimento disciplinare

1. La contestazione degli addebiti prevista dall'articolo 1263 del codice viene fatta mediante comunicazione per raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale e' esposto un cenno sommario del fatto.

2. L'invito deve contenere l'assegnazione di un termine non interiore a quindici giorni dalla data del ricevimento della raccomandata. In tale termine l'interessato o una persona munita di procura puo' prendere visione di tutti gli atti del procedimento disciplinare ed inviare le sue discolpe, indicando, se del caso, testimoni ed altre prove.

Titolo IV. Disposizioni finali

Libro sesto. Disposizioni transitorie e complementari

Titolo I. Organi e attivita' amministrativa della navigazione

Art. 515 Attribuzioni dell'amministrazione marittima nella laguna veneta

1. Osservate le attribuzioni generali di polizia sulla intera laguna di Venezia conferite al Magistrato alle acque dal regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1853, convertito nella legge 7 gennaio 1937, n. 191, all'amministrazione marittima compete in tutto l'ambito lagunare delimitato dall'articolo 1 del predetto decreto la polizia degli ambiti portuali e degli approdi, la polizia della navigazione e la disciplina del personale marittimo, delle navi e dei galleggianti.

Art. 516 Concessioni demaniali nella laguna veneta

1. L'amministrazione marittima provvede pure, in conformita' delle norme del codice e del presente regolamento, alle concessioni demaniali interessanti i canali e le altre zone della laguna di Venezia che a questo effetto sono gia' state o potranno essere determinate d'accordo fra il Magistrato alle acque e la direzione marittima competente.

Art. 517 Canali di traffico urbano nella laguna veneta

1. Nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano che rimangono in consegna ai comuni, i poteri di polizia sono esercitati dai comuni stessi, secondo norme da approvarsi dal Magistrato alle acque, dall'autorita' marittima e dall'ispettorato di porto.

Art. 518 Lagune di Marano e di Grado

1. Le disposizioni di cui agli articoli 515, 516 e 517 si applicano anche alla navigazione sulle lagune di Marano e di Grado.

Art. 519 Personale navigante dei servizi pubblici lagunari di Venezia

1. Il personale navigante in servizio di coperta o di macchina sulle navi adibite ai servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia, salvo che non abbia la qualifica di allievo marinaio o allievo barcaiolo o apprendista di macchina, deve provenire dalla gente di mare e avere effettuato diciotto mesi di navigazione rispettivamente in servizio di coperta o di macchina, con qualifica equivalente a quella con la quale e' assunto.

2. Il personale anzidetto conserva l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, ma fino alla cessazione del rapporto di lavoro si applicano ad esso le sole disposizioni riguardanti il personale della navigazione interna.

Art. 520 Mansioni richiedenti titolo professionale

1. Il personale imbarcato per mansioni richiedenti titolo professionale sulle navi adibite ai servizi pubblici di navigazione, di linea, nelle zone di navigazione interna della laguna veneta, deve essere provvisto di titolo professionale marittimo equivalente a quello richiesto per la navigazione interna ed avere conseguito la qualifica di "autorizzato" secondo le norme vigenti in materia di navigazione interna.

2. Il personale imbarcato per la condotta di navi adibite ai servizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ai sensi dell'articolo 6 della legge stessa e con le procedure indicate dalla normativa regionale, deve conseguire l'iscrizione nel Ruolo dei conducenti.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale imbarcato sulle navi destinate al servizio di trasporto di passeggeri in navigazione nazionale locale limitata alla laguna veneta, ove acquisiscano i servizi nelle zone lagunari di navigazione marittima e ancorche', ai sensi dell'articolo 24 del codice e dell'articolo 4 del presente regolamento, estendano i viaggi alle zone lagunari di navigazione interna.

Art. 521 Equivalenza di titoli e qualifiche

1. La equivalenza dei titoli e delle qualifiche di cui ai due precedenti articoli e' stabilita dai ministri per i trasporti e per la marina mercantile.

Art. 522 Navi adibite ai servizi pubblici lagunari di Venezia

1. Le navi adibite ai servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia sono iscritte nei registri tenuti dagli uffici marittimi. L'autorita' marittima comunica all'ispettorato di porto il nome e le caratteristiche delle navi iscritte.

2. Alle visite e ispezioni per l'accertamento e il controllo delle condizioni e delle dotazioni di cui alla lettera d) del secondo comma e al terzo comma dell'articolo 164 del codice provvede il capo del compartimento marittimo o un suo delegato, insieme con un rappresentante dell'ispettorato compartimentale o dell'ispettorato di porto.

Art. 523 Inchieste per i sinistri alle navi dei servizi pubblici lagunari di Venezia

1. In caso di sinistro riguardante nave adibita ai servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia l'inchiesta sommaria e' eseguita dagli uffici di compartimento.

2. Alla inchiesta formale provvede la commissione inquirente indicata nell'articolo 467, della quale fa parte anche il capo dell'ispettorato di porto.