Sez. 4, Sentenza n. 42682 del 07/07/2003 Cc. (dep. 07/11/2003) Rv. 227307 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Soggetti legittimati - Difensore d'ufficio - Esclusione - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In tema di procedimento per decreto, la previsione di cui all'art. 461, comma primo, cod. proc. pen. - stabilendo espressamente che l'imputato può proporre opposizione personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato - circoscrive l'area dei soggetti legittimati a proporre l'opposizione al difensore di fiducia escludendo, a tal fine, la legittimazione del difensore d'ufficio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 461 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)