Sez. 3, Sentenza n. 3069 del 30/11/1963 (Rv. 264721 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA - SOPRAVVENIENZA DI NUOVE NORME NELL'ULTERIORE CORSO DEL GIUDIZIO - RIESAME DELLE QUESTIONI GIA DECISE CON LA SENTENZA NON DEFINITIVA - PRECLUSIONE - APPLICABILITA DELLE NUOVE NORME DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA - SOPRAVVENIENZA DI NUOVE NORME NELL'ULTERIORE CORSO DEL GIUDIZIO - RIESAME DELLE QUESTIONI GIA DECISE CON LA SENTENZA NON DEFINITIVA - PRECLUSIONE - APPLICABILITA DELLE NUOVE NORME DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO.*
Il giudice di primo grado, che abbia pronunciato con sentenza non definitiva su alcuni capi di domanda, continuando l'esame della causa per la decisione su altri capi di domanda, non puo riesaminare le questioni gia decise con la sentenza non definitiva, neppure al fine di applicare nuove norme sopravvenute in corso del procedimento. La nuova regolamentazione giuridica del rapporto va, tuttavia, applicata dal giudice di appello, che sia stato investito della impugnazione avverso la sentenza non definitiva. (Conf 803'63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)