Sez. 5, Sentenza n. 7850 del 03/03/1987 Ud. (dep. 30/06/1987) Rv. 176282 - 01
STAMPA - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFFAMAZIONE COMMESSA COL MEZZO DELLA STAMPA - DIRITTO DI CRONACA - FATTO VERO E NON CONTESTATO - DIVULGAZIONE DI FATTO NON VERO INSUSCETTIBILE DI OFFENDERE ULTERIORMENTE LA REPUTAZIONE DEL SOGGETTO - IRRILEVANZA DI TALE FATTO.*
STAMPA - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFFAMAZIONE COMMESSA COL MEZZO DELLA STAMPA - DIRITTO DI CRONACA - FATTO VERO E NON CONTESTATO - DIVULGAZIONE DI FATTO NON VERO INSUSCETTIBILE DI OFFENDERE ULTERIORMENTE LA REPUTAZIONE DEL SOGGETTO - IRRILEVANZA DI TALE FATTO.*
In tema di diffamazione col mezzo della stampa, l'esigenza di connessione della esimente del diritto di cronaca con la verità obiettiva e totale della notizia, come pure il riconoscimento della dignità anche in soggetti dalla reputazione compromessa, non escludono che la portata diffamatoria di un fatto vero e non contestato (nella specie volontaria affiliazione alla loggia P. 2 di Gelli) sia tale da esaurire l'intera capacità offensiva ed il disvalore sociale e morale del fatto attribuito e da rendere così irrilevante la divulgazione contestuale o globale (in articoli contenuti nello stesso numero di un quotidiano) di un fatto non vero, strettamente connesso con il primo, il cui carattere marginale o conseguenziale sia insuscettibile di ledere ulteriormente la reputazione del soggetto (nella specie partecipazione alla rituale cerimonia di giuramento).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 596 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)