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Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza

Testo in vigore al

Titolo I. Norme riguardanti gli ufficiali del ruolo servizi dell'aeronautica militare

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Ferme restando le forme di reclutamento ordinario previste dalle norme vigenti, il Ministro della difesa ha la facolta' di bandire concorsi straordinari, per titoli ed esami, per la nomina a sottotenente in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, riservati ai sottufficiali in servizio permanente, in ferma o rafferma, dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti.

2. Nei bandi sono stabiliti i requisiti per l'ammissione e le modalita' di svolgimento di detti concorsi straordinari, ai quali e' possibile partecipare prescindendo dai limiti d'eta' previsti dalle leggi in vigore.

Art. 2

1. L'organico del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, previsto dalla tabella 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, nei gradi di sottotenente e tenente e' fissato in 567 unita' e nel grado di capitano in 734 unita'.

2. La consistenza organica complessiva dei sergenti e dei sottufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti e del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, stabilita dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' diminuita di un numero di unita' pari all'aumento dell'organico disposto dal precedente comma 1.

3. I tenenti del ruolo servizi sono valutati e, qualora giudicati idonei, sono promossi al grado superiore, sempreche' abbiano compiuto i prescritti periodi di servizio ed abbiano maturato quattro anni di permanenza nel grado.

4. Per gli ufficiali di cui ai precedenti commi 1 e 3 si continuano ad applicare, anche negli anni successivi al 1983, le norme di cui all'articolo 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, come modificato dall'articolo 24 della presente legge.

5. Ai predetti ufficiali si applicano altresi' le norme di cui all'articolo 25 della legge 20 settembre 1980, n. 574, con il rispetto del termine previsto dall'articolo 39 della presente legge.

Titolo II. Norme riguardanti gli ufficiali piloti di complemento dell'arma aeronautica

Art. 3

1. Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo o corsi per navigatori militari, indetti dal Ministro della Difesa.

2. I requisiti per essere ammessi ai sudetti corsi sono i seguenti:

  1. a) essere cittadini italiani;

  2. b) aver compiuto il diciassettesimo e non superato il ventitreesimo anno di eta' alla data di emanazione del bando di concorso;

  3. c) non essere stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici; non aver riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

  4. d) aver conseguito un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o altro titolo di studio in Italia o all'estero, riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblica istruzione;

  5. e) possedere le qualita' fisiche e psico-attitudinali, accertate presso appositi organi dell'Aeronautica militare, necessarie per effettuare la navigazione aerea, in qualita' di piloti militari;

  6. f) aver ottenuto, se minorenni, il consenso dei genitori o di chi esercita la tutela.

3. Coloro che chiedono di essere ammessi ai corsi di pilotaggio corsi di navigatori devono, all'atto della presentazione della domanda, impegnarsi a contrarre una ferma di anni dodici.

4. Per coloro che sono gia' incorporati ovvero hanno adempiuto gli obblighi di leva presso altra Forza armata, l'ammissione al corso resta condizionata al nulla osta della Forza armata di appartenenza.5

Art. 4

1. I giovani, ammessi ai corsi di pilotaggio corsi di navigatori aereo, sono assunti con il grado di aviere allievo ufficiale di complemento per compiere la ferma di anni dodici, decorrente dalla data di inizio dei corsi suddetti.

2. Essi sono promossi avieri scelti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e sergenti all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano brevetto di navigatore militare.

3. Gli ufficiali di complemento e i sottufficiali, ammessi ai corsi di pilotaggiocorsi di navigatori, assumono la qualifica di aviere allievo ufficiale. Qualora essi vengano dimessi dai corsi di pilotaggio corsi di navigatori sono reintegrati nel grado: originariamente posseduto e il periodo di frequenza dei corsi medesimi e' computato ai fini della anzianita' di grado.

4. Durante il periodo di frequenza dei corsi di pilotaggio corsi di navigatori agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o in rafferma, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.5

Art. 5

1. Al termine dei corsi, gli allievi, che hanno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare brevetto di navigatore militare e gli esami teorici, conseguono, se giudicati idonei ad assumere il grado, la nomina a sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti.

2. Gli allievi che non hanno superato gli esami teorici o che sono stati giudicati non idonei ad assumere il grado di sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, pur avendo superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare brevetto di navigatore militare, conseguono la nomina a pilota militare navigatore militare. In tale qualita' sono tenuti a prestare servizio con il grado di sergente per un periodo di sei anni, decorrente dalla data d'inizio dei corsi di pilotaggio corsi di navigatori.

3. Il Ministro della difesa, su proposta del comandante della scuola di pilotaggio, ha facolta' di dimettere dai corsi gli allievi che, per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio attitudine ad espletare mansioni di navigatore o per motivi disciplinari, sono ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.5

Art. 6

1. Ferma restando quanto previsto dal precedente articolo 4, comma 3, coloro che non conseguono il brevetto di pilota d'aeroplano e quello di pilota militare navigatore militare ovvero che sono dimessi dal corso per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio attitudine ad espletare mansioni di navigatore o per motivi disciplinari, perdono la qualifica di allievo ufficiale e completano la ferma di leva nella categoria di governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, col grado raggiunto.5

2. Ad eccezione di quelli dimessi per motivi disciplinari, i militari di cui al precedente comma possono, a domanda, partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto, ad uno dei corsi indetti per allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica di ruoli diversi da quello naviganti e, in attesa di iniziare tali corsi, possono essere inviati in licenza straordinaria senza assegni.

3. Il periodo di tempo trascorso alle armi in qualita' di allievo ufficiale e' considerato utile agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.

4. Coloro che intendono partecipare ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Esercito possono, a domanda, e previa rinuncia al grado raggiunto, essere messi a disposizione dei rispettivi distretti militari.5

Art. 7

1. Al termine della ferma di anni dodici gli ufficiali piloti di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge, sono collocati in congedo illimitato.

2. Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli ufficiali, di cui al precedente comma, che hanno compiuto almeno otto anni di ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del termine della ferma stessa, in relazione alle esigenze della compagnia di bandiera, ovvero di altre compagnie italiane, concessionarie di linee di trasporto aereo.
Sulla domanda decide il Ministro della difesa.

Art. 8

1. Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa puo', previa domanda dell'interessato, prosciogliere dalla ferma contratta, ai sensi del precedente articolo 4, gli allievi che abbiano conseguito il brevetto di pilota di aeroplano brevetto di navigatore militare, in relazione ad eccezionali esigenze della compagnia di bandiera ovvero di altre compagnie italiane, concessionarie di linee di trasporto aereo.

2. I predetti allievi sono tenuti ad adempiere gli obblighi di leva, qualora non abbiano a cio' ottemperato.5

Titolo III. Norme riguardanti gli ufficiali piloti di complemento dell'esercito e della marina

Art. 9

1. Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, ammessi alle ferme e rafferme volontarie, per partecipare ai corsi di specializzazione di pilota navigatore di aeroplano o di pilota navigatore di elicottero, devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni dodici decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi.

2. Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli ufficiali, di cui al precedente comma, che hanno compiuto almeno otto anni di ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato, prima del termine della ferma stessa, in relazione alle esigenze della compagnia di bandiera ovvero di altre compagnie italiane concessionarie di linee di trasporto aereo. Sulla domanda decide il Ministro della difesa.

3. Gli ufficiali di cui al precedente comma 1, che non portano a termine o non superano i corsi di specializzazione per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano brevetto di navigatore militare o di pilota navigatore di elicottero, sono prosciolti dalla ferma di anni dodici. Per essi restano validi gli obblighi di ferma precedentemente contratti.

4. Gli ufficiali di cui al precedente comma 1, che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano brevetto di navigatore militare o di elicottero e che, successivamente, vengono esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.5

Art. 10

1. Per gli ufficiali piloti di complemento della Marina, la ferma di anni sei, prevista dall'articolo 2 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e' commutata in ferma di anni dodici. Conseguentemente, all'articolo 4 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, la ferma di anni sei, relativa ai suddetti ufficiali, deve intendersi di anni dodici.

2. Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali di cui al precedente comma 1, che hanno compiuto almeno otto anni di ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del termine della ferma stessa, in relazione alle esigenze della compagnia di bandiera ovvero di altre compagnie italiane concessionarie di linee di trasporto aereo.
Sulla domanda decide il Ministro della difesa.

3. Gli ufficiali di cui al precedente comma 1, che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano brevetto di navigatore militare o di elicottero e che, successivamente, vengono esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.5

Titolo IV. Norme comuni agli ufficiali piloti di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica

Art. 11

1. Agli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati in congedo illimitato al termine della ferma ovvero prima, in base a quanto stabilito dai precedenti articoli 7, comma 2, 9, comma 2, e 10, comma 2, e' corrisposto un premio di congedamento.

2. Tale premio spetta, per ogni semestre di servizio prestato posteriormente al compimento del quindicesimo mese di ferma per il quale si sia percepita l'indennita' mensile di aeronavigazione, come di seguito indicato:

  1. a) lire 350.000, per gli ufficiali che abbiano completato la ferma di anni dodici;

  2. b) lire 275.000, per gli ufficiali che abbiano prestato un periodo di ferma inferiore a dodici anni ma superiore a dieci;

  3. c) lire 200.000, per gli ufficiali che abbiano prestato un periodo di ferma pari o inferiore a dieci anni.

3. Il premio e' corrisposto nella misura di lire 100.000 a semestre agli ufficiali che ottengono il passaggio in servizio permanente effettivo, ai sensi del successivo articolo 18.

4. Il semestre e' considerato come intero quando il servizio e' stato prestato per almeno tre mesi.

Art. 12

1. Il premio, di cui al precedente articolo 11, e' corrisposto, in relazione alla durata del servizio prestato, anche agli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che sono stati prosciolti dalla ferma per motivi psico-fisici.

2. In caso di morte, la somma corrispondente al premio di congedamento e' corrisposta, per la parte maturata, agli eredi aventi diritto.

3. Il premio di congedamento non compete nei casi in cui e' liquidato trattamento vitalizio di quiescenza.

Art. 13

1. Il Ministro della difesa, sentita la commissione ordinaria di avanzamento, puo', prima del termine della ferma, disporre il collocamento in congedo illimitato degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, reclutati a norma della presente legge, per gravi infrazioni disciplinari, per insufficienti prestazioni operative ovvero per scarso rendimento tecnico-professionale.

2. Nei casi previsti dal precedente comma 1, all'ufficiale non e' corrisposto il premio di congedamento, salvo che, su proposta della stessa commissione, il Ministro della difesa, apprezzati le eventuali circostanze attenuanti o gli eventuali motivi giustificativi, non disponga, con proprio provvedimento, la corresponsione del premio di congedamento con una riduzione del 30 per cento per l'intero periodo di servizio prestato.

3. Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge, che per qualsiasi motivo sono stati esonerati dal pilotaggio, vengono trasferiti, con il grado e l'anzianita' posseduti, nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica. Qualora abbiano trascorso alle armi almeno un periodo di tempo corrispondente alla ferma di leva, essi sono collocati in congedo illimitato.

4. Nel caso in cui l'esonero sia determinato da motivi psico-fisici, all'ufficiale e' concessa la facolta' di completare, a domanda, la ferma di anni dodici nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica. Sulla domanda decide il Ministro della difesa, previo parere della commissione ordinaria di avanzamento.