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Sez. 1, Ordinanza n. 4309 del 19/02/2025 (Rv. 673854-01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Condanna penale non definitiva - Autonoma valutazione da parte del giudice - Rigetto della domanda con esclusivo riferimento alla pena - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673854-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di autorizzazione temporanea all'ingresso o alla permanenza nel territorio nazionale di uno dei genitori, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, il giudice è chiamato a valutare in via prioritaria il diritto del minore alla bigenitorialità e, nel caso in cui uno dei genitori richiedenti abbia riportato una condanna penale non definitiva, non può desumere il pericolo per l'ordine pubblico dal fatto in sé della condanna penale e dall'entità della pena inflitta, senza alcuna autonoma valutazione in concreto dei fatti oggetto di imputazione, anche sotto il profilo dell'epoca in cui essi furono commessi.

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)