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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27 del 07/01/2015 (Rv. 634004 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Violazione della clausola di contingentamento - Carente descrizione in controricorso della vicenda processuale - Riproposizione dinanzi al giudice di rinvio - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634004-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In materia di contratti di lavoro a termine, la questione della violazione della clausola di contingentamento può essere riproposta davanti al giudice di rinvio anche qualora la sua deduzione in primo grado, ed il relativo omesso esame in appello per ritenuto assorbimento, siano prospettati in cassazione con controricorso contenente una carente descrizione della vicenda processuale, trattandosi di atto, con funzione meramente difensiva, che non necessita dell'esposizione sommaria dei fatti di causa.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 11/01/2001 art. 25 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 370 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)