Sez. 1, Sentenza n. 244 del 12/01/1999 (Rv. 522207 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Domanda di ammissione al passivo fallimentare in via privilegiata - Riformulazione con riferimento alla somma acquisita alla massa, a seguito di transazione, in luogo del bene assoggettato a privilegio speciale - Domanda nuova - Configurabilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
Proposta domanda di ammissione in via privilegiata di un credito al passivo fallimentare, (domanda) formulata con riferimento al bene assoggettato a privilegio (speciale) a favore del credito stesso, non costituisce domanda nuova quella, intesa a ribadire detta domanda di ammissione, che sia formulata con riferimento alla somma che, in virtù di transazione stipulata dal fallimento ed avente ad oggetto la rinunzia da parte di questo stesso ad esercitare azioni intese ad acquisire il bene alla massa, sia entrata nel patrimonio fallimentare quale corrispettivo di tale rinunzia, e, quindi, sostanzialmente quale "controvalore" del bene.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2752, Cod. Civ. art. 2759, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)