Sez. 1 - , Ordinanza n. 18610 del 30/06/2021 (Rv. 661819 - 02)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Concessione di credito ad imprenditore in stato di difficoltà economico-finanziaria - Assunzione da parte del finanziatore di un rischio non irragionevole - Responsabilità del soggetto finanziatore - Esclusione - Condizioni. SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE - In genere.
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
Non integra un'abusiva concessione di credito la condotta della banca che, pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi di impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell'intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un'impresa suscettibile, secondo una valutazione "ex ante", di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito a detti scopi.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge Falliment. art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)