diritto.io

Codice civile

Testo in vigore al

Art. 13 Esclusione dell'applicazione analogica delle norme corporative

1. Le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie analoghe a quelli da esse contemplati.

Art. 14 Applicazione delle leggi penali ed eccezionali

1. Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

Art. 15 Abrogazione delle leggi

1. Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilita' tra le nuove disposizioni e le precedenti o perche' la nuova legge regola l'intera materia gia' regolata dalla legge anteriore.

Art. 16 Trattamento dello straniero

1. Lo straniero e' ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocita' e salve le disposizioni contenute in leggi speciali.

2. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere.