Codice civile
Testo in vigore al
Art. 13 Esclusione dell'applicazione analogica delle norme corporative
1. Le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie analoghe a quelli da esse contemplati.
Art. 14 Applicazione delle leggi penali ed eccezionali
1. Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.
Art. 15 Abrogazione delle leggi
1. Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilita' tra le nuove disposizioni e le precedenti o perche' la nuova legge regola l'intera materia gia' regolata dalla legge anteriore.
Art. 16 Trattamento dello straniero
1. Lo straniero e' ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocita' e salve le disposizioni contenute in leggi speciali.
2. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere.
Art. 17
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
Art. 18
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
Art. 19
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218167
Art. 20
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
Art. 21
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
Art. 22
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
Art. 23
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
Art. 24
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
Art. 25
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Art. 26
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
Art. 27
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Art. 28
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
Art. 29
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Art. 30
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Art. 31
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