Sez. 1, Ordinanza n. 31958 del 09/12/2025 (Rv. 676690-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI | Attestazione di veridicità dei dati aziendali - Funzione - Tempestiva integrazione - Necessità - Fatti potenzialmente decettivi - Revoca ex art. 173 l.fall. - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI
In tema di condizioni di ammissibilità del concordato preventivo, l'attestazione di veridicità dei dati aziendali - che costituisce il perno sul quale ruota la consapevolezza del voto dei creditori, in quanto contribuisce a fornire le indicazioni necessarie circa la tenuta e sostenibilità della proposta concordataria - deve essere integrata prima che i fatti potenzialmente decettivi siano accertati dall'organo commissariale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale di rigetto del reclamo avverso la decisione del tribunale che aveva revocato l'ammissione al concordato preventivo, perché l'emersione di alcuni crediti litigiosi incidenti sul passivo dell'impresa non era stata oggetto di ostensione da parte della società debitrice in sede di illustrazione e di deposito di memoria integrativa prima dell'ammissione al concordato, ma era frutto di attività di scoperta da parte dell'organo commissariale).
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 162 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 173
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)