Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
Sezione 3. Pianificazione della risoluzione
Art. 10 Piani di risoluzione
1. L’autorità di risoluzione prepara, previa consultazione dell’autorità competente e delle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, un piano di risoluzione per ciascun ente che non fa parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE. Detto piano prevede le azioni di risoluzione che l’autorità di risoluzione può attuare qualora l’ente soddisfi le condizioni per la risoluzione. All’ente interessato sono comunicate le informazioni di cui al paragrafo 7, lettera a).
2. Nell’elaborazione del piano di risanamento, l’autorità di risoluzione identifica eventuali ostacoli sostanziali alla possibilità di risoluzione e, se opportuno e conforme al principio di proporzionalità, contempla modalità d’intervento atte ad affrontarli, secondo le disposizioni del capo II del presente titolo.
3. Il piano di risoluzione tiene conto degli scenari pertinenti, tra cui l’ipotesi che il dissesto sia specifico o si verifichi in un momento di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a carattere sistemico. Il piano di risoluzione non presuppone alcuno degli interventi seguenti:
a) sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all’impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti ai sensi dell’articolo 100;
b) assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale; o
c) assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie (collateralisation), durata e tasso di interesse non standard.
4. Il piano di risoluzione comprende un’analisi delle modalità e della tempistica con cui, nelle situazioni previste dal piano, l’ente può chiedere di ricorrere ai meccanismi della banca centrale e identifica le attività che possono essere considerate idonee come garanzie.
5. Le autorità di risoluzione possono richiedere agli enti di prestare loro assistenza nella preparazione e nell’aggiornamento dei piani.
6.
Il piano di risoluzione è rivisto, e se del caso aggiornato, almeno una volta all’anno e a seguito di cambiamenti sostanziali nella struttura giuridica o organizzativa dell’ente, nella sua attività o nella sua situazione finanziaria che possano influire in misura sostanziale sull’efficacia del piano o rendere altrimenti necessaria una revisione del piano di risoluzione.
Ai fini della revisione o dell’aggiornamento dei piani di risoluzione di cui al precedente comma, gli enti e le autorità competenti comunicano immediatamente all’autorità di risoluzione qualsiasi cambiamento che necessiti tale revisione o aggiornamento.
La revisione di cui al primo comma è effettuata dopo l'attuazione delle azioni di risoluzione o l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 59.
Nel fissare le scadenze di cui all'articolo 10, paragrafo 7, punti o) e p), nelle circostanze di cui al terzo comma del presente paragrafo, l'autorità di risoluzione tiene conto del termine per conformarsi al requisito di cui all'articolo 104 ter della direttiva 2013/36/UE.
7. Fatto salvo l’articolo 4, il piano di risoluzione prevede una serie di opzioni per l’applicazione all’ente degli strumenti e poteri di risoluzione di cui al titolo IV. Esso comprende, laddove possibile e opportuno in forma quantificata:
a) una sintesi degli elementi fondamentali del piano;
b) una sintesi dei cambiamenti sostanziali intervenuti nell’ente dall’ ultima predisposizione delle informazioni sulla risoluzione;
c) la dimostrazione di come le funzioni essenziali e le linee di business principali possano essere separate dalle altre funzioni, sul piano giuridico ed economico, nella misura necessaria, in modo da garantire la continuità in caso di dissesto dell’ente;
d) stima dei tempi necessari per l’esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;
e) descrizione particolareggiata della valutazione della possibilità di risoluzione effettuata a norma del presente articolo, paragrafo 2, e dell’articolo 15;
f) una descrizione delle misure necessarie, ai sensi dell’articolo 17, per affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione individuati a seguito della valutazione effettuata a norma dell’articolo 15;
g) una descrizione delle procedure per determinare il valore e la commerciabilità delle funzioni essenziali, linee di business principali e attività dell’ente;
h) una descrizione particolareggiata dei dispositivi atti a garantire che le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 11 siano aggiornate e a disposizione delle autorità di risoluzione in qualsiasi momento;
i) una spiegazione da parte delle autorità di risoluzione per precisare le modalità che permettono il finanziamento delle opzioni di risoluzione senza presupporre alcuno degli interventi seguenti;
i) sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all’impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti ai sensi dell’articolo 100;
ii) assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale; o
iii) assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard.
j) una descrizione particolareggiata delle diverse strategie di risoluzione che si potrebbero applicare nei vari scenari possibili e le tempistiche applicabili;
k) una descrizione delle interdipendenze critiche;
l) una descrizione delle opzioni praticabili per mantenere l’accesso ai pagamenti, ai servizi di compensazione e ad altre infrastrutture e una valutazione della portabilità delle posizioni dei clienti;
m) un’analisi dell’impatto del piano sui dipendenti dell’ente, compresa una stima dei costi associati e una descrizione delle previste procedure di consultazione del personale durante il processo di risoluzione, tenendo conto se del caso dei sistemi nazionali di dialogo con le parti sociali;
n) il piano di comunicazione con i media e con il pubblico;
o) i requisiti di cui agli articoli 45 sexies e 45 septies e una scadenza per il raggiungimento di tale livello conformemente all'articolo 45 quaterdecies;
p) laddove un'autorità di risoluzione applichi l'articolo 45 ter, paragrafo 4, 5 o 7, i termini per l'adempimento da parte dell'entità soggetta a risoluzione conformemente all'articolo 45 quaterdecies;
q) una descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali per assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi dell’ente;
r) ove applicabile, qualsiasi parere espresso dall’ente in merito al piano di risoluzione.
8. Gli Stati membri devono assicurare che le autorità di risoluzione abbiano il potere di imporre a un ente e a un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di tenere documentazione particolareggiata dei contratti finanziari di cui è parte. L’autorità di risoluzione può specificare un termine entro il quale l’ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), deve essere in grado di produrre tale documentazione. Lo stesso termine si applica a tutti gli enti e a tutte le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della medesima giurisdizione. L’autorità di risoluzione può decidere di fissare termini diversi per tipi diversi di contratti finanziari di cui all’articolo 2, punto 100. Il presente paragrafo non incide sui poteri di raccolta di informazioni dell’autorità competente.
9.
L’ABE elabora, previa consultazione con il CERS, progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano i contenuti del piano di risoluzione.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Art. 11 Informazioni ai fini dei piani di risoluzione e cooperazione dell’ente
1.
Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione abbiano il potere di imporre all’ente:
a) di assicurare la necessaria cooperazione ai fini della preparazione dei piani di risoluzione;
b) di fornir loro, direttamente o per il tramite dell’autorità competente, tutte le informazioni necessarie per la preparazione e l’attuazione dei piani di risoluzione.
In particolare, tali autorità hanno il potere di esigere, fra le altre, le informazioni e analisi specificate nella sezione B dell’allegato.
2. Le autorità competenti negli Stati membri pertinenti collaborano con le autorità di risoluzione al fine di verificare se le informazioni di cui al paragrafo 1 siano già disponibili in tutto o in parte. Ove tali informazioni siano disponibili, le autorità competenti le comunicano alle autorità di risoluzione.
3.
L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare le procedure e una serie minima di moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai sensi del presente articolo.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma, in conformità dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Art. 12 Piani di risoluzione di gruppo
1.
Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione a livello di gruppo, insieme alle autorità di risoluzione delle filiazioni e previa consultazione delle autorità di risoluzione di succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, preparino piani di risoluzione di gruppo. Il piano di risoluzione di gruppo individua le misure da adottare in relazione:
a) all'impresa madre nell'Unione;
b) alle filiazioni appartenenti al gruppo e stabilite nell'Unione;
c) alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d); e
d) alle filiazioni appartenenti al gruppo e ubicate fuori dell'Unione, nel rispetto del titolo VI.
Conformemente alle misure di cui al primo comma, il piano di risoluzione individua per ciascun gruppo le entità soggette a risoluzione e i gruppi soggetti a risoluzione.
a)
b)
c)
2. Il piano di risoluzione di gruppo è preparato in base alle informazioni fornite ai sensi dell’articolo 11.
3.
Il piano di risoluzione di gruppo:
a) espone le azioni di risoluzione da avviare per le entità soggette a risoluzione negli scenari di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e le implicazioni di tali azioni di risoluzione per le altre entità del gruppo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), per l'impresa madre e per gli enti filiazioni;
a bis) se un gruppo comprende più di un gruppo soggetto a risoluzione, definisce le azioni di risoluzione in relazione alle entità soggette a risoluzione di ciascun gruppo soggetto a risoluzione e le implicazioni di queste azioni per:
i) altre entità del gruppo che appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione;
ii) altri gruppi soggetti a risoluzione;
b) esamina in che misura gli strumenti di risoluzione potrebbero essere applicati, e i poteri di risoluzione potrebbero essere esercitati, relativamente alle entità soggette a risoluzione stabilite nell'Unione in maniera coordinata, ivi comprese le misure volte ad agevolare l'acquisto, da parte di un terzo, del gruppo nel suo complesso o di linee di business separate o di attività svolte da una serie di entità del gruppo o da determinati entità del gruppo o gruppi soggetti a risoluzione, e individua i potenziali impedimenti a una risoluzione coordinata;
c) nel caso di un gruppo che comprende entità significative costituite in paesi terzi, definisce opportune intese per la cooperazione e il coordinamento con le autorità pertinenti di tali paesi terzi e le implicazioni della risoluzione nell’Unione;
d) indica le misure, tra cui la separazione giuridica ed economica di particolari funzioni o linee di business, necessarie per agevolare la risoluzione di gruppo quando ne sono soddisfatte le condizioni;
e) definisce eventuali interventi supplementari, non indicati nella presente direttiva, che le autorità di risoluzione pertinenti intendono adottare in relazione alle entità all'interno di ciascun gruppo soggetto a risoluzione;
f) indica le modalità di finanziamento delle azioni di risoluzione di gruppo e, qualora siano necessari interventi di finanziamento, espone principi per la ripartizione della responsabilità del finanziamento tra fonti presenti in diversi Stati membri. Il piano non presuppone alcuno dei seguenti interventi:
i) sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all’impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti ai sensi dell’articolo 100;
ii) assistenza di liquidità di emergenza della banca centrale; oppure
iii) assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard.
Detti principi sono stabiliti in funzione di criteri equi ed equilibrati e tengono conto, in particolare, dell’articolo 107, paragrafo 5, e dell’impatto sulla stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri interessati.
4. La valutazione della possibilità di risoluzione di gruppo ai sensi dell’articolo 16 avviene contestualmente alla preparazione e all’aggiornamento dei piani di risoluzione di gruppo in conformità di detto articolo. Una descrizione particolareggiata della valutazione della possibilità di risoluzione effettuata in conformità dell’articolo 16 è inclusa nel piano di risoluzione di gruppo.
5. Il piano di risoluzione di gruppo non ha un impatto sproporzionato su alcuno Stato membro.
6.
L’ABE elabora, previa consultazione con il CERS, progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano i contenuti dei piani di risoluzione di gruppo, tenendo conto della diversità dei modelli di business dei gruppi nel mercato interno.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Art. 13 Requisiti e procedura per i piani di risoluzione di gruppo
1.
Le imprese madri nell’Unione trasmettono le informazioni eventualmente richieste in conformità dell’articolo 11 all’autorità di risoluzione a livello di gruppo. Le informazioni riguardano l’impresa madre nell’Unione e, nella misura necessaria, ciascuna entità del gruppo, comprese le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d).
Fatti salvi gli obblighi di riservatezza stabiliti nella presente direttiva, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette le informazioni fornite a norma del presente paragrafo:
a) all’ABE;
b) alle autorità di risoluzione delle filiazioni;
c) alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione;
d) alle pertinenti autorità competenti di cui agli articoli 115 e 116 della direttiva 2013/36/UE; e
e) alle autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d).
Le informazioni fornite dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo alle autorità di risoluzione e alle autorità competenti per gli enti filiazione, alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative nonché alle pertinenti autorità competenti di cui agli articoli 115 e 116 della direttiva 2013/36/UE comprendono almeno tutte le informazioni pertinenti all’ente filiazione o alla succursale significativa. Le informazioni fornite all’ABE comprendono tutte le informazioni pertinenti per il ruolo dell’ABE in relazione ai piani di risoluzione di gruppo. Nel caso di informazioni relative a enti filiazioni di paesi terzi l’autorità di risoluzione a livello di gruppo non è obbligata a trasmettere tali informazioni senza il consenso della pertinente autorità di vigilanza o autorità di risoluzione del paese terzo.
2. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione a livello di gruppo preparino e tengano aggiornati i piani di risoluzione di gruppo collaborando con le autorità di risoluzione cui al presente articolo, paragrafo 1, secondo comma, nei collegi di risoluzione e previa consultazione delle pertinenti autorità competenti, incluse le autorità competenti delle giurisdizioni territoriali degli Stati membri in cui sono ubicate succursali significative. Le autorità di risoluzione a livello di gruppo hanno facoltà, se lo desiderano, e fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 98 della presente direttiva, di coinvolgere nella preparazione e nel mantenimento dei piani di risoluzione di gruppo le autorità di risoluzione dei paesi terzi nella cui giurisdizione il gruppo ha stabilito filiazioni o società di partecipazione finanziaria oppure succursali significative di cui all’articolo 51 della direttiva 2013/36/UE.
3. Gli Stati membri assicurano che i piani di risoluzione di gruppo siano rivisti e, ove opportuno, aggiornati almeno una volta all’anno e dopo qualsiasi cambiamento nella struttura giuridica o organizzativa, nell’attività o nella situazione finanziaria del gruppo (compresa ogni entità del gruppo) che possa influire in misura sostanziale sul piano o renderne necessaria la modifica.
4.
L’adozione del piano di risoluzione di gruppo assume la forma di una decisione congiunta delle autorità di risoluzione a livello di gruppo e delle autorità di risoluzione delle filiazioni.
Se un gruppo è composto da più di un gruppo soggetto a risoluzione, la programmazione delle azioni di risoluzione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a bis), è inclusa in una decisione congiunta di cui al primo comma del presente paragrafo.
Tali autorità di risoluzione assumono una decisione congiunta entro quattro mesi dalla data in cui l’autorità di risoluzione a livello di gruppo ha trasmesso le informazioni di cui al paragrafo 1, secondo comma.
L’ABE può, su richiesta di un’autorità di risoluzione, prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell’articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010.
5.
In mancanza di una decisione congiunta delle autorità di risoluzione entro quattro mesi, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo adotta una propria decisione in merito al piano di risoluzione del gruppo. La decisione è pienamente motivata e tiene conto delle opinioni e riserve delle altre autorità di risoluzione. La decisione è trasmessa all’impresa madre nell’Unione dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo.
Fatto salvo il paragrafo 9 del presente articolo, qualora al termine del periodo di quattro mesi una delle autorità di risoluzione abbia rinviato il caso all’ABE in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell’ABE a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell’ABE. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L’ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all’ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di una decisione dell’ABE entro un mese, si applica la decisione dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo.
6.
In assenza di una decisione congiunta delle autorità di risoluzione entro quattro mesi, ciascuna autorità di risoluzione che è competente per una filiazione e dissente dal piano di risoluzione del gruppo adotta una propria decisione e, se del caso, individua l'entità soggetta a risoluzione e prepara e tiene aggiornato un piano di risoluzione per il gruppo soggetto a risoluzione composto dalle entità nella propria giurisdizione territoriale. Ogni singola decisione delle autorità di risoluzione dissenzienti è pienamente motivata, espone i motivi del dissenso sul piano proposto per la risoluzione di gruppo e tiene conto delle opinioni e delle riserve espresse dalle altre autorità di risoluzione e autorità competenti. Ciascuna autorità di risoluzione comunica la propria decisione agli altri membri del collegio di risoluzione.
Fatto salvo il paragrafo 9 del presente articolo, qualora al termine del periodo di quattro mesi una delle autorità di risoluzione abbia rinviato il caso all’ABE in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’autorità di risoluzione interessata rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell’ABE a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell’ABE. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L’ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all’ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di una decisione dell’ABE entro un mese, si applica la decisione dell’autorità di risoluzione della filiazione.
7. Le altre autorità di risoluzione che non dissentono ai sensi del paragrafo 6 possono giungere ad una decisione congiunta su un piano di risanamento di gruppo riguardante le entità del gruppo nelle rispettive giurisdizioni territoriali.
8. Le decisioni congiunte di cui ai paragrafi 4 e 7 e le decisioni adottate dalle autorità di risoluzione in assenza di una decisione congiunta di cui ai paragrafi 5 e 6 sono riconosciute come conclusive e applicate dalle altre autorità di risoluzione interessate.
9. Conformemente ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo, su richiesta di un’autorità di risoluzione, l’ABE può prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di un accordo in conformità dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, a meno che le autorità di risoluzione interessate valutino che la materia oggetto di dissenso possa incidere in qualunque modo sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio.
10. Qualora siano adottate decisioni congiunte a norma dei paragrafi 4 e 7 e l’autorità di risoluzione valuti ai sensi del paragrafo 9 che l’oggetto del disaccordo concernente i piani di risoluzione di gruppo viola le competenze di bilancio del relativo Stato membro, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo avvia un riesame del piano di risoluzione del gruppo compreso il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.
Art. 14 Trasmissione dei piani di risoluzione alle autorità competenti
1. L’autorità competente trasmette i piani di risoluzione e ogni eventuale modifica degli stessi alle autorità competenti interessate.
2. L’autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette i piani di risoluzione e ogni eventuale modifica degli stessi alle autorità competenti interessate.
Capo II. Possibilità di risoluzione
Art. 15 Valutazione delle possibilità di risoluzione per gli enti
1.
Gli Stati membri assicurano che l’autorità di risoluzione valuti, previa consultazione dell’autorità competente e delle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, in che misura è possibile la risoluzione di un ente non facente parte di un gruppo senza presupporre:
a) un sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all’impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti ai sensi dell’articolo 100;
b) un’assistenza di liquidità di emergenza della banca centrale;
c) un’assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard.
La risoluzione di un ente s’intende possibile quando all’autorità di risoluzione risulta fattibile e credibile liquidare l’ente con procedura ordinaria di insolvenza oppure risolverne la crisi applicando all’ente i vari strumenti di risoluzione ed esercitando nei suoi confronti i diversi poteri di risoluzione, evitando il più possibile qualsiasi effetto negativo significativo, comprese situazioni di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a livello sistemico, sul sistema finanziario dello Stato membro in cui l’ente è stabilito o di altri Stati membri dell’Unione e nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte dall’ente. Le autorità di risoluzione notificano con tempestività all’ABE quando la risoluzione di un ente non viene ritenuta possibile.
2. Ai fini della valutazione della possibilità di risoluzione di cui al paragrafo 1, l’autorità di risoluzione esamina, come minimo, gli aspetti specificati nella sezione C dell’allegato.
3. La valutazione della possibilità di risoluzione ai sensi del presente articolo è effettuata dall’autorità di risoluzione contestualmente e ai fini della preparazione e all’aggiornamento del piano di risoluzione in conformità dell’articolo 10.
4.
L’ABE elabora, previa consultazione del CERS, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quali aspetti e criteri devono, a norma del presente articolo, paragrafo 2, e dell’articolo 16, essere esaminati ai fini della valutazione della possibilità di risoluzione di enti o gruppi.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Art. 16 Valutazione delle possibilità di risoluzione per i gruppi
1.
Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione a livello di gruppo, insieme alle autorità di risoluzione delle filiazioni e previa consultazione dell’autorità di vigilanza su base consolidata e delle autorità competenti di tali filiazioni, e le autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, valutino in che misura è possibile la risoluzione di gruppi senza presupporre:
a) un sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all’impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti ai sensi dell’articolo 100;
b) un’assistenza di liquidità di emergenza della banca centrale;
c) un’assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard.
La risoluzione di un gruppo s'intende possibile quando alle autorità di risoluzione risulta fattibile e credibile liquidare le entità del gruppo con procedura ordinaria di insolvenza oppure risolvere il gruppo applicando gli strumenti di risoluzione alle sue entità soggette a risoluzione ed esercitando nei loro confronti i poteri di risoluzione evitando quanto più possibile qualsiasi conseguenza negativa significativa sul sistema finanziario degli Stati membri in cui le entità o le succursali del gruppo sono ubicate, o di altri Stati membri o dell'Unione, anche di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a livello sistemico, nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte dalle entità del gruppo mediante la loro separazione, se praticabile facilmente e tempestivamente, oppure con altro mezzo.
Se non ritengono possibile la risoluzione di un gruppo, le autorità di risoluzione a livello di gruppo ne danno notifica con tempestività all'ABE.
La valutazione della possibilità di risoluzione di gruppo è presa in considerazione dai collegi di risoluzione di cui all’articolo 88.
2. Ai fini della valutazione della possibilità di risoluzione del gruppo, le autorità di risoluzione esaminano, come minimo, gli aspetti specificati nella sezione C dell’allegato.
3. La valutazione della possibilità di risoluzione del gruppo ai sensi del presente articolo è effettuata contestualmente e ai fini della preparazione e aggiornamento dei piani di risoluzione di gruppo in conformità dell’articolo 12. La valutazione è effettuata nell’ambito del processo decisionale stabilito all’articolo 13.
4.
Gli Stati membri assicurano che, se un gruppo è composto da più di un gruppo soggetto a risoluzione, le autorità di cui al paragrafo 1 valutino la possibilità di risoluzione di ciascun gruppo soggetto a risoluzione in conformità del presente articolo.
La valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo viene eseguita in aggiunta alla valutazione della possibilità di risoluzione dell'intero gruppo ed è effettuata all'interno della procedura decisionale di cui all'articolo 13.
Art. 16 bis Potere di vietare talune distribuzioni
1.
Se un'entità si trova in una situazione in cui soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta a ciascuno dei requisiti di cui all'articolo 141 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della direttiva 2013/36/UE, ma risulti inadempiente rispetto al suddetto requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 45 quater e 45 quinquies della presente direttiva, se calcolati conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), della presente direttiva, l'autorità di risoluzione di tale entità ha il potere, conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, di vietare a un'entità di distribuire, più dell'ammontare massimo distribuibile connesso al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili («M-MDA», Maximum Distributable Amount related to the minimum requirement) calcolato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo mediante una delle seguenti azioni:
a) effettuare una distribuzione connessa al capitale primario di classe 1;
b) creare un'obbligazione di pagare una remunerazione variabile o benefici pensionistici discrezionali o pagare una remunerazione variabile se l'obbligazione di pagamento è stata creata in un momento in cui l'entità non soddisfaceva il requisito combinato di riserva di capitale; o
c) effettuare pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.
Se un'entità si trova nella situazione di cui al primo comma, ne dà notifica immediatamente l'inadempimento all'autorità di risoluzione.
2.
Nella situazione di cui al paragrafo 1, l'autorità di risoluzione dell'entità, dopo aver consultato l'autorità competente, valuta senza indebito ritardo se esercitare il potere di cui al paragrafo 1, tenendo conto di tutti gli elementi seguenti:
a) il motivo, la durata e l'entità dell'inadempimento e il suo impatto sulla possibilità di risoluzione;
b) l'evoluzione della situazione finanziaria dell'entità e la probabilità che, in un futuro prevedibile, essa soddisfi la condizione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a);
c) la prospettiva che l'entità sarà in grado di garantire il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1 entro un periodo di tempo ragionevole;
d) se l'entità non è in grado di sostituire le passività che non soddisfano più i criteri di ammissibilità o durata di cui agli articoli 72 ter e 72 quater del regolamento (UE) n. 575/2013, o all'articolo 45 ter o all'articolo 45 septies, paragrafo 2, della presente direttiva, qualora tale incapacità sia idiosincratica o dovuta a una perturbazione a livello del mercato;
e) se l'esercizio del potere di cui al paragrafo 1 costituisca il mezzo più adeguato e proporzionato per affrontare la situazione dell'entità, tenendo in considerazione il suo potenziale impatto sia sulle condizioni di finanziamento sia sulla possibilità di risoluzione dell'entità interessata.
L'autorità di risoluzione ripete la valutazione per decidere se esercitare il potere di cui al paragrafo 1 almeno ogni mese finché l'entità resta nella situazione di cui al paragrafo 1.
3.
Se conclude che l'entità continua a essere nella situazione di cui al paragrafo 1 nove mesi dopo la notifica di tale situazione da parte dell'entità, l'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, esercita il potere di cui al paragrafo 1, eccetto se, a seguito di una valutazione, conclude che siano soddisfatte almeno due delle condizioni seguenti:
a) l'inadempimento è dovuto a una perturbazione grave del funzionamento dei mercati finanziari, che comporta uno stress generalizzato dei mercati finanziari in vari segmenti dei mercati finanziari;
b) la perturbazione di cui al punto i) non solo comporta una maggiore volatilità dei prezzi degli strumenti di fondi propri e passività ammissibili dell'entità o maggiori costi per quest'ultima, ma conduce altresì a una chiusura completa o parziale dei mercati che impedisce all'entità di emettere su tali mercati strumenti di fondi propri e passività ammissibili;
c) la chiusura dei mercati di cui alla lettera b) viene osservata non solo per l'entità interessata, ma anche per varie altre entità;
d) la perturbazione di cui alla lettera a) impedisce all'entità interessata di emettere strumenti di fondi propri e passività ammissibili sufficienti a porre rimedio all'inadempimento; o
e) l'esercizio del potere di cui al paragrafo 1 comporta ricadute negative per una parte del settore bancario, così potenzialmente compromettendo la stabilità finanziaria.
Laddove si applichi l'eccezione di cui al primo comma, l'autorità di risoluzione notifica all'autorità competente la sua decisione e illustra la propria valutazione per iscritto.
L'autorità di risoluzione ripete la valutazione delle condizioni di cui al primo comma ogni mese per valutare se l'eccezione di cui al primo comma possa essere applicata.
4. L'«M-MDA» è calcolato moltiplicando la somma calcolata conformemente al paragrafo 5 per il fattore determinato conformemente al paragrafo 6. L'«M-MDA» è ridotto dall'importo delle distribuzioni di profitti o pagamenti derivanti da una qualsiasi delle azioni di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c).
5. La somma da moltiplicare conformemente al paragrafo 4 è costituita:
a) dagli utili di periodo non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 al netto di qualsiasi distribuzione di utili o di qualsiasi pagamento derivante dalle azioni di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c), del presente articolo; più
b) gli utili di fine esercizio non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, al netto di qualsiasi distribuzione di utili o di qualsiasi pagamento derivante dalle azioni di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c), del presente articolo; meno
c) gli importi da pagare a titolo d'imposta qualora gli elementi di cui alle lettere a) e b) non fossero distribuiti.
6.
Il fattore di cui al paragrafo 4 è determinato come segue:
a) quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'entità che non è utilizzato per rispettare uno qualsiasi dei requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 45 quater e 45 quinquies della presente direttiva, espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel primo (ossia il più basso) quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0;
b) quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'entità che non è utilizzato per rispettare uno qualsiasi dei requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 45 quater e 45 quinquies della presente direttiva, espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel secondo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,2;
c) quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'entità che non è utilizzato per rispettare i requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 45 quater e 45 quinquies della presente direttiva, espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel terzo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,4;
d) quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'entità che non è utilizzato per rispettare i requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 45 quater e 45 quinquies della presente direttiva, espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel quarto (ossia il più elevato) quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,6.
I limiti inferiore e superiore di ciascun quartile del requisito combinato di riserva di capitale sono calcolati come segue: Limite inferiore del quartileRequisito combinato di riserva del capitale/4Qn1Limite superiore del quartileRequisito combinato di riserva del capitale/4Qn dove «Qn» = il numero del rispettivo quartile.
Art. 17 Poteri di affrontare o rimuovere impedimenti alla possibilità di risoluzione
1. Gli Stati membri assicurano che l'autorità di risoluzione che, in base a una valutazione della possibilità di risoluzione di un entità effettuata conformemente agli articoli 15 e 16, previa consultazione con l'autorità competente, accerta l'esistenza di rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione di tale entità, ne dia notifica per iscritto all'entità interessata, all'autorità competente e alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative.
2. L’obbligo per le autorità di risoluzione di predisporre piani di risoluzione e per le pertinenti autorità di risoluzione di giungere ad una decisione congiunta sui piani di risoluzione di gruppo, di cui rispettivamente all’articolo 10, paragrafo 1, e all’articolo 13, paragrafo 4, è sospeso dopo la notifica di cui al presente articolo, paragrafo 1, fin quando le misure per la rimozione effettiva dei rilevanti impedimenti alla risoluzione siano stati accettati dall’autorità di risoluzione a norma del presente articolo, paragrafo 3, o decisi a norma del presente articolo, paragrafo 4.
3.
Entro quattro mesi dalla data di ricevimento di una notifica in conformità del paragrafo 1, l'entità propone all'autorità di risoluzione possibili misure volte ad affrontare o rimuovere i rilevanti impedimenti individuati nella notifica.
Entro due settimane dalla data di ricevimento di una notifica in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, l'entità propone all'autorità di risoluzione possibili misure e la tempistica per la loro attuazione al fine di garantire la conformità dell'entità all' articolo 45 sexies o 45 septies della presente direttiva e al requisito combinato di riserva di capitale, qualora un rilevante impedimento alla possibilità di risoluzione sia imputabile a una delle situazioni seguenti:
a) l'entità soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta a ciascuno dei requisiti di cui all'articolo 141 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della direttiva 2013/36/UE, ma non soddisfa il suddetto requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 45 quater e 45 quinquies della presente direttiva, se calcolati conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, lettera a) della presente direttiva; o
b) l'entità non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 92 bis e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013 o i requisiti di cui agli articoli 45 quater e 45 quinquies della presente direttiva.
La tempistica per l'attuazione delle misure proposte ai sensi del secondo comma tiene conto dei motivi del rilevante impedimento.
L'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, valuta se le misure proposte ai sensi del primo e secondo comma sono in grado di affrontare con efficacia o di rimuovere il rilevante impedimento in questione.
4.
Se conclude che le misure proposte da un'entità in conformità del paragrafo 3 non riducono con efficacia né rimuovono gli impedimenti in questione, l'autorità di risoluzione richiede all'entità, direttamente o indirettamente per il tramite dell'autorità competente, di adottare misure alternative idonee al conseguimento di tale obiettivo, e notifica tali misure per iscritto all'entità, la quale propone entro un mese un piano di attuazione.
Nell'individuare misure alternative, l'autorità di risoluzione rende conto dei motivi per cui le misure proposte dall'entità non sarebbero idonee a rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione e dimostra perché le misure alternative proposte rispondono al principio di proporzionalità. L'autorità di risoluzione tiene conto della minaccia alla stabilità finanziaria rappresentata da detti impedimenti alla possibilità di risoluzione e dell'effetto delle misure sull'attività dell'entità, sulla sua stabilità e sulla sua capacità di contribuire all'economia.
5. Ai fini del paragrafo 4 le autorità di risoluzione hanno il potere di adottare qualsiasi intervento fra quelli sottoelencati:
a) imporre all’entità di riesaminare eventuali accordi di finanziamento infragruppo o valutarne l’assenza o di elaborare contratti di servizio, infragruppo o con terzi, per la prestazione di funzioni economiche essenziali;
b) imporre all’entità di limitare le esposizioni massime, singole e aggregate;
c) imporre obblighi aggiuntivi di informativa specifici o periodici, pertinenti ai fini della risoluzione;
d) imporre all’entità di spossessare attività specifiche;
e) imporre all’entità di limitare o sospendere attività specifiche esistenti o proposte;
f) limitare o impedire lo sviluppo di linee di business o la vendita di prodotti, sia nuovi che esistenti;
g) imporre modifiche alle strutture giuridiche o operative dell’entità, o entità del gruppo, (direttamente o indirettamente sotto il suo controllo) in modo da ridurne la complessità, affinché le funzioni essenziali possano essere separate da altre funzioni, sul piano giuridico ed operativo, applicando gli strumenti di risoluzione;
h) imporre a un entità o a un’impresa madre di costituire una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro oppure una società di partecipazione finanziaria madre nell’Unione;
h bis) imporre a un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d) della presente direttiva, di presentare un piano per ripristinare la conformità ai requisiti degli articoli 45 sexies o 45 septies della presente direttiva espresso come una percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ove applicabile, la conformità al requisito combinato di riserva di capitale e ai requisiti di cui all' articolo 45 sexies o 45 septies della presente direttiva, espressi in percentuale della misura dell'esposizione complessiva di cui agli articoli 429 e 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013;
i) imporre a un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di emettere passività ammissibili per ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 45 sexies o 45 septies;
j) imporre a un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di intraprendere altre iniziative per ottemperare ai requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili ai sensi degli articoli 45 sexies o 45 septies, anche cercando di rinegoziare le passività ammissibili, lo strumento aggiuntivo di classe 1 o lo strumento di classe 2 che ha emessi, nella prospettiva di assicurare che qualsiasi decisione dell'autorità di risoluzione di svalutare o convertire dette passività o detti strumenti sia attuata in conformità del diritto della giurisdizione applicabile che disciplina tali passività o strumenti; e;
j bis) allo scopo di assicurare la costante conformità all'articolo 45 sexies o 45 septies, imporre a un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di modificare il profilo di durata:
i) degli strumenti di fondi propri, previo accordo dell'autorità competente; e
ii) delle passività ammissibili di cui all'articolo 45 ter e all'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a);
k) se un'entità è filiazione di una società di partecipazione mista, richiedere che tale società costituisca una società di partecipazione finanziaria separata per controllare l'entità, ove necessario per agevolare la risoluzione dell'entità ed evitare l'applicazione degli strumenti di risoluzione e l'esercizio dei poteri di cui al titolo IV, con conseguenze negative sulla parte non finanziaria del gruppo.
6. Una decisione ai sensi del paragrafo 1 o 4 soddisfa i seguenti requisiti:
a) è sostenuta dalle motivazioni della valutazione o determinazione in questione;
b) indica in che modo tale valutazione o determinazione soddisfa il requisito dell’applicazione proporzionale stabiliti al paragrafo 4; e
c) può essere impugnata.
7. Prima di individuare le misure di cui al paragrafo 4, l'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente e, se del caso, dell'autorità macroprudenziale nazionale designata, prende in debita considerazione i potenziali effetti di tali misure sull'entità specifica, sul mercato interno dei servizi finanziari e sulla stabilità finanziaria in altri Stati membri e nell'intera Unione.
8. Entro il 3 luglio 2015, l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per precisare le misure previste al paragrafo 5 e, per ciascuna di esse, le circostanze in cui è possibile l’applicazione.
Art. 18 Poteri di affrontare o rimuovere impedimenti alla possibilità di risoluzione: regime di gruppo
1. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo, insieme alle autorità di risoluzione delle filiazioni, e previa consultazione del collegio di vigilanza e delle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, prende in considerazione la valutazione richiesta ai sensi dell'articolo 16 nell'ambito del collegio di risoluzione e fa quanto ragionevolmente possibile per giungere a una decisione congiunta sull'applicazione delle misure individuate conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, in relazione a tutte le entità soggette a risoluzione e alle loro filiazioni che sono entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e che fanno parte del gruppo.
2.
L'autorità di risoluzione a livello di gruppo, in collaborazione con l'autorità di vigilanza su base consolidata e con l'ABE conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010, prepara una relazione e la trasmette all'impresa madre nell'Unione, alle autorità di risoluzione delle filiazioni, che la trasmettono alle filiazioni che rientrano nel loro mandato, e alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative. La relazione è elaborata previa consultazione delle autorità competenti e analizza i rilevanti impedimenti all'applicazione efficace degli strumenti di risoluzione e all'esercizio dei poteri di risoluzione in relazione al gruppo, nonché in relazione ai gruppi soggetti a risoluzione se un gruppo è composto da più di un gruppo soggetto a risoluzione. La relazione valuta l'impatto sul modello di business del gruppo e raccomanda altresì misure proporzionate e mirate che, secondo l'autorità di risoluzione a livello di gruppo, sono necessarie o appropriate per rimuovere tali impedimenti.
Se un impedimento alla possibilità di risoluzione del gruppo è imputabile a una situazione di un'entità del gruppo di cui all'articolo 17, paragrafo 3, secondo comma, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica all'impresa madre nell'Unione la sua valutazione dell'impedimento previa consultazione dell'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione e le autorità di risoluzione degli enti filiazioni.
3.
Entro quattro mesi dalla data di ricevimento della relazione, l'impresa madre nell'Unione può presentare osservazioni e proporre all'autorità di risoluzione a livello di gruppo misure alternative per porre rimedio agli impedimenti individuati nella relazione.
Se gli impedimenti individuati nella relazione sono imputabili a una situazione di un'entità del gruppo di cui all'articolo 17, paragrafo 3, secondo comma, della presente direttiva, entro due settimane dalla data di ricevimento della notifica in conformità del paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo, l'impresa madre nell'Unione propone all'autorità di risoluzione a livello di gruppo possibili misure e la tempistica per la loro attuazione al fine di garantire che l'entità del gruppo sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies della presente direttiva espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ove applicabile, al requisito combinato di riserva di capitale e ai requisiti di cui agli articoli 45 sexies e 45 septies della presente direttiva espressi in percentuale della misura dell'esposizione complessiva di cui agli articoli 429 e 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.
La tempistica per l'attuazione delle misure proposte ai sensi del secondo comma tiene conto dei motivi del rilevante impedimento. L'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, valuta se tali misure affrontano con efficacia o rimuovono l'impedimento sostanziale.
4. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica le misure proposte dall'impresa madre nell'Unione all'autorità di vigilanza su base consolidata, all'ABE, alle autorità di risoluzione delle filiazioni e alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione. Le autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni si adoperano al massimo, previa consultazione delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative, per giungere a una decisione congiunta in seno al collegio di risoluzione per quanto concerne l'individuazione degli impedimenti sostanziali e, se necessario, la valutazione delle misure proposte dall'impresa madre nell'Unione, nonché le misure richieste dalle autorità al fine di affrontare o rimuovere gli impedimenti, fermo restando che le autorità dovranno tener conto dell'impatto delle misure in tutti gli Stati membri in cui opera il gruppo.
5.
La decisione congiunta è raggiunta entro quattro mesi dalla presentazione di eventuali osservazioni da parte dell'impresa madre nell'Unione. Se l'impresa madre nell'Unione non ha presentato alcuna osservazione, la decisione congiunta è raggiunta entro un mese dalla scadenza del termine di quattro mesi di cui al paragrafo 3, primo comma.
La decisione congiunta relativa all'impedimento alla possibilità di risoluzione imputabile a una situazione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, secondo comma, è raggiunta entro due settimane dalla presentazione di eventuali osservazioni da parte dell'impresa madre nell'Unione in conformità del paragrafo 3 del presente articolo.
La decisione congiunta è motivata e riportata in un documento che l'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette all'impresa madre nell'Unione.
Su richiesta di un'autorità di risoluzione, l'ABE può prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010.
6.
In assenza di una decisione congiunta entro il termine del periodo pertinente di cui al paragrafo 5, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo prende una propria decisione in merito alle misure appropriate da adottare ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, a livello del gruppo.
La decisione è pienamente motivata e tiene conto delle opinioni e riserve delle altre autorità di risoluzione. La decisione è trasmessa all’impresa madre nell’Unione dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo.
Qualora, al termine del periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo, un'autorità di risoluzione abbia rinviato uno dei casi di cui al paragrafo 9 del presente articolo all'ABE in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo rimanda la propria decisione in attesa della decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell'ABE. Il periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo o dopo che è stata raggiunta una decisione congiunta. In assenza di una decisione dell'ABE, si applica la decisione dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo.
6 bis.
In assenza di una decisione congiunta entro il termine del periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo, l'autorità di risoluzione della pertinente entità soggetta a risoluzione prende una propria decisione in merito alle misure appropriate da adottare ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, a livello del gruppo soggetto a risoluzione.
La decisione di cui al primo comma è pienamente motivata e tiene conto delle opinioni e riserve delle autorità di risoluzione di altre entità dello stesso gruppo soggetto a risoluzione e dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo. La decisione è trasmessa all'entità soggetta a risoluzione dalla pertinente autorità di risoluzione.
Qualora, al termine del periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo, una delle autorità di risoluzione abbia rinviato uno dei casi di cui al paragrafo 9 del presente articolo all'ABE in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione rimanda la propria decisione in attesa dell'eventuale decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell'ABE. Il periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo o dopo che è stata raggiunta una decisione congiunta. In assenza di una decisione dell'ABE, si applica la decisione dell'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione.
7.
In assenza di una decisione congiunta le autorità di risoluzione delle filiazioni che non sono entità soggette a risoluzione prendono le proprie decisioni in merito alle misure appropriate che devono adottare le filiazioni a livello individuale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4.
La decisione è pienamente motivata e tiene conto delle opinioni e riserve delle altre autorità di risoluzione. La decisione è trasmessa alla filiazione interessata e all'entità soggetta a risoluzione del medesimo gruppo soggetto a risoluzione, all'autorità di risoluzione di tale entità soggetta a risoluzione e, se diversa, all'autorità di risoluzione a livello di gruppo.
Qualora, al termine del periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo, un'autorità di risoluzione abbia rinviato uno dei casi di cui al paragrafo 9 del presente articolo all'ABE in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di risoluzione della filiazione rimanda la propria decisione in attesa della decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell'ABE. Il periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo o dopo che è stata raggiunta una decisione congiunta. In assenza di una decisione dell'ABE, si applica la decisione dell'autorità di risoluzione della filiazione.
8. La decisione congiunta di cui al paragrafo 5 e le decisioni adottate dalle autorità di risoluzione in assenza di una decisione congiunta di cui al paragrafo 6 sono riconosciute come conclusive e applicate dalle altre autorità di risoluzione interessate.
9. In mancanza di una decisione congiunta sull’adozione delle misure di cui all’articolo 17, paragrafo 5, lettere g), h) o k), l’ABE, su richiesta di un’autorità di risoluzione in conformità del presente articolo, paragrafo 6 o 7, può prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di un accordo in conformità dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Capo III. Sostegno finanziario infragruppo
Art. 19 Accordo di sostegno finanziario di gruppo
1. Gli Stati membri provvedono a che un ente impresa madre in uno Stato membro, un ente impresa madre nell’Unione ovvero un ente di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c) o d), o le relative filiazioni di altri Stati membri o paesi terzi che sono enti o enti finanziari oggetto della vigilanza su base consolidata dell’impresa madre possano concludere un accordo per fornire sostegno finanziario a un’altra parte dell’accordo che rientri nei presupposti dell’intervento precoce ai sensi dell’articolo 27, purché siano soddisfatte altresì le condizioni stabilite nel presente capo.
2. Il presente capo non si applica ai meccanismi di finanziamento infragruppo, compresi i meccanismi di finanziamento e il funzionamento di meccanismi di finanziamento centralizzati, purché nessuna delle parti di tali meccanismi rientri nei presupposti dell’intervento precoce.
3. L’accordo di sostegno finanziario di gruppo non costituisce una condizione preliminare:
a) per erogare sostegno finanziario a entità del gruppo in difficoltà finanziarie, se l’ente decide di procedere in tal senso caso per caso e in linea con le politiche di gruppo, posto che non insorga un rischio per l’intero gruppo; oppure
b) per operare in uno Stato membro.
4. Gli Stati membri rimuovono nel diritto nazionale eventuali impedimenti giuridici alle operazioni di sostegno finanziario infragruppo condotte in conformità del presente capo, purché nulla del capo medesimo osti a che gli Stati membri impongano limitazioni alle operazioni infragruppo sulla base di una normativa nazionale che esercita le opzioni previste dal regolamento (UE) n. 575/2013, che recepisce la direttiva 2013/36/UE, o che prescrive la separazione delle parti di un gruppo o delle attività svolte all’interno del gruppo per ragioni di stabilità finanziaria.
5. L’accordo di sostegno finanziario di gruppo può:
a) coprire una o più filiazioni del gruppo e prevedere il sostegno finanziario dell’impresa madre alle filiazioni e viceversa, tra filiazioni del gruppo che sono parti dell’accordo ovvero in altra combinazione di tali entità;
b) prevedere un sostegno finanziario sotto forma di prestito, prestazione di garanzie, fornitura di attività da utilizzare come garanzie reali o qualsiasi combinazione di queste forme di sostegno finanziario, in una o più operazioni, anche tra il beneficiario del sostegno e un terzo.
6. Qualora, in virtù dei termini dell’accordo di sostegno finanziario di gruppo, un’entità del gruppo accetti di fornire sostegno finanziario ad un’altra entità del gruppo, l’accordo può contenere l’impegno reciproco dell’entità del gruppo che riceve il sostegno a fornire sostegno finanziario all’entità del gruppo che fornisce il sostegno.
7. L’accordo di sostegno finanziario di gruppo specifica i principi per il calcolo del corrispettivo dovuto per qualsiasi operazione effettuata in sua virtù. Tra tali principi vi è quello che impone di fissare il corrispettivo nel momento in cui è fornito il sostegno finanziario. L’accordo, comprensivo dei principi per il calcolo del corrispettivo per il sostegno finanziario e degli altri termini dell’accordo stesso, è conforme ai principi seguenti:
a) ciascuna parte deve agire liberamente nel sottoscrivere l’accordo;
b) in sede di conclusione dell’accordo e di determinazione del corrispettivo per la prestazione del sostegno finanziario, ciascuna parte deve agire nel proprio miglior interesse, il che può comportare benefici diretti o indiretti a favore di una parte a motivo del sostegno finanziario;
c) ciascuna parte che fornisce il sostegno finanziario deve essere pienamente a conoscenza delle informazioni pertinenti che riguardano le parti che ricevono il sostegno prima di fissare il corrispettivo della fornitura del sostegno finanziario e prima di decidere di fornire il sostegno medesimo;
d) il corrispettivo della fornitura del sostegno finanziario può tenere conto delle informazioni in possesso della parte che fornisce il sostegno che le derivano dall’appartenenza al medesimo gruppo della parte che riceve il sostegno e che non sono disponibili sul mercato; e
e) i principi per il calcolo del corrispettivo della fornitura del sostegno finanziario non devono necessariamente tenere conto di impatti temporanei previsti sui prezzi di mercato derivanti da eventi esterni al gruppo.
8. L’accordo di sostegno finanziario di gruppo può essere concluso solo se, a giudizio delle rispettive autorità competenti, al momento della sua conclusione nessuna delle parti rientra nei presupposti dell’intervento precoce.
9. Gli Stati membri assicurano che i diritti, pretese o azioni derivanti dall’accordo di sostegno finanziario di gruppo possano essere esercitati solo dalle parti dell’accordo, a esclusione di terzi.
Art. 20 Verifica del progetto di accordo da parte delle autorità competenti e di mediazione
1. L’impresa madre nell’Unione presenta all’autorità di vigilanza su base consolidata una richiesta di autorizzazione dell’accordo di sostegno finanziario di gruppo proposto a norma dell’articolo 19. La richiesta contiene il testo del progetto di accordo e indica le entità del gruppo che si propongono come parti.
2. L’autorità di vigilanza su base consolidata trasmette senza indugio la richiesta alle autorità competenti di ciascuna filiazione che si propone come parte dell’accordo, in vista di una decisione congiunta.
3. L’autorità di vigilanza su base consolidata concede l’autorizzazione, conformemente alle procedure di cui al presente articolo, paragrafi 5 e 6, se i termini del progetto di accordo sono coerenti con le condizioni per il sostegno finanziario indicate nell’articolo 23.
4. L’autorità di vigilanza su base consolidata può, conformemente alle procedure di cui al presente articolo, paragrafi 5 e 6, vietare la conclusione del progetto di accordo se ritiene che questo non sia rispondente alle condizioni del sostegno finanziario di cui all’articolo 23.
5.
Le autorità competenti si adoperano al massimo per giungere a una decisione congiunta, che tenga conto del potenziale impatto - anche di bilancio - dell’esecuzione dell’accordo in tutti gli Stati membri in cui il gruppo opera, in merito alla coerenza dei termini del progetto di accordo con le condizioni per il sostegno finanziario stabilite all’articolo 23 entro quattro mesi dalla data in cui l’autorità di vigilanza su base consolidata riceve la richiesta. La decisione congiunta è riportata in un documento, insieme alle motivazioni complete, che l’autorità di vigilanza su base consolidata trasmette al richiedente.
L’ABE può, su richiesta di un’autorità competente, prestare assistenza alle autorità competenti nel raggiungimento di un accordo in conformità dell’articolo 31 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
6. In mancanza di una decisione congiunta delle autorità competenti entro quattro mesi, l’autorità di vigilanza su base consolidata decide autonomamente sulla richiesta. La decisione è riportata in un documento insieme alle motivazioni complete e tiene conto delle opinioni e delle riserve espresse dalle altre autorità competenti nel corso del periodo di quattro mesi. L’autorità di vigilanza su base consolidata notifica la propria decisione al richiedente e alle altre autorità competenti.
7. Qualora al termine del periodo di quattro mesi una delle autorità competenti interessate abbia rinviato il caso all’ABE in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell’ABE a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell’ABE. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L’ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all’ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata raggiunta una decisione congiunta.
Art. 21 Approvazione del progetto di accordo da parte degli azionisti
1. Gli Stati membri esigono che il progetto di accordo autorizzato dalle autorità competenti sia sottoposto all’approvazione degli azionisti di ciascuna entità del gruppo che si propone di aderirvi. In tal caso l’accordo è valido solo nei confronti delle parti i cui azionisti lo hanno approvato conformemente al paragrafo 2.
2. L’accordo di sostegno finanziario di gruppo è valido nei confronti di un’entità del gruppo solo se gli azionisti hanno autorizzato l’organo di amministrazione dell’entità del gruppo a decidere che l’entità del gruppo stessa fornisca o riceva sostegno finanziario in conformità dei termini dell’accordo e alle condizioni stabilite nel presente capo e che l’autorizzazione degli azionisti non sia stata ritirata.
3. L’organo di amministrazione di ciascuna entità parte di un accordo riferisce ogni anno agli azionisti in merito all’esecuzione dell’accordo e all’attuazione delle decisioni prese in sua virtù.
Art. 22 Trasmissione degli accordi di sostegno finanziario di gruppo alle autorità di risoluzione
Le autorità competenti trasmettono alle pertinenti autorità di risoluzione gli accordi di sostegno finanziario di gruppo che esse hanno autorizzato e le eventuali modifiche apportate.
Art. 23 Condizioni per il sostegno finanziario di gruppo
1. Il sostegno finanziario da parte di un’entità del gruppo a norma dell’articolo 19 può essere fornito soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) si può ragionevolmente prospettare che il sostegno fornito ponga sostanziale rimedio alle difficoltà finanziarie dell’entità del gruppo destinataria;
b) la fornitura di sostegno finanziario mira a preservare o ripristinare la stabilità finanziaria del gruppo nel suo complesso o di una delle entità del gruppo ed è nell’interesse dell’entità del gruppo che fornisce il sostegno;
c) il sostegno finanziario è fornito a determinate condizioni, corrispettivo compreso, in conformità dell’articolo 19, paragrafo 7;
d) vi è la ragionevole aspettativa, sulla base delle informazioni a disposizione dell’organo di amministrazione dell’entità del gruppo che fornisce il sostegno finanziario nel momento in cui è decisa la concessione del sostegno finanziario, che l’entità del gruppo destinataria pagherà un corrispettivo e rimborserà il prestito qualora il sostegno sia concesso sotto forma di prestito. Qualora il sostegno sia concesso sotto forma di garanzia o altri titoli la stessa condizione si applica alla passività che ne risulta per il destinatario se la garanzia o gli altri titoli diventano esecutivi;
e) la fornitura del sostegno finanziario non metterebbe a repentaglio la liquidità o solvibilità dell’entità del gruppo che lo fornisce;
f) la fornitura del sostegno finanziario non porrebbe una minaccia alla stabilità finanziaria, in particolare nello Stato membro dell’entità del gruppo che fornisce il sostegno;
g) l’entità del gruppo che fornisce il sostegno rispetta, nel momento in cui lo fornisce, i requisiti della direttiva 2013/36/UE in ordine a capitale o liquidità e gli altri requisiti imposti ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 2, della stessa e la fornitura del sostegno finanziario non è tale che l’entità del gruppo violi a detti requisiti, salvo autorizzazione dell’autorità competente della vigilanza su base individuale dell’entità che fornisce il sostegno;
h) l’entità del gruppo che fornisce il sostegno rispetta, nel momento in cui lo fornisce, i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE in ordine alle grandi esposizioni, inclusa la legislazione nazionale di esercizio delle opzioni previstevi, e la concessione del sostegno finanziario non è tale che l’entità del gruppo violi a detti requisiti, salvo autorizzazione dell’autorità competente della vigilanza su base individuale dell’entità del gruppo che fornisce il sostegno;
i) la concessione del sostegno finanziario non metterebbe a repentaglio la possibilità di risoluzione dell’entità del gruppo che lo fornisce.
2.
L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni stabilite al paragrafo 1, lettere a), c), e) e i).
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
3. L’ABE emana, entro il 3 gennaio 2016, orientamenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per promuovere la convergenza nelle prassi di specifica delle condizioni stabilite al presente articolo, paragrafo 1, lettere b), d), f), g) e h).
Art. 24 Decisione di fornire sostegno finanziario
La decisione di fornire un sostegno finanziario di gruppo in conformità dell’accordo è presa dall’organo di amministrazione dell’entità del gruppo che fornisce il sostegno finanziario. La decisione è motivata e indica l’obiettivo del sostegno finanziario proposto. In particolare, la decisione indica come la fornitura del sostegno finanziario è conforme alle condizioni stabilite all’articolo 23, paragrafo 1. La decisione di accettare un sostegno finanziario di gruppo in conformità dell’accordo è presa dall’organo di amministrazione dell’entità del gruppo che riceve il sostegno finanziario.