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Approvazione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale

Testo vigente

Art. 44 Dispositivi di frenatura dei motoveicoli e dei ciclomotori

1. I motoveicoli e i ciclomotori con due ruote debbono essere muniti di due dispositivi di frenatura indipendenti che agiscano uno sulla ruota anteriore e l'altro sulla ruota posteriore.

2. Nei motoveicoli con tre ruote, ottenuti aggiungendo un elemento laterale ad un motociclo, sono sufficienti i dispositivi di frenatura di quest'ultimo.

3. Tutti gli altri motoveicoli e i ciclomotori con tre ruote debbono essere muniti di due dispositivi di frenatura indipendenti tali da consentire nel complesso la frenatura di tutte le ruote.

4. I dispositivi di frenatura debbono permettere di arrestare il veicolo in modo rapido ed efficace.

5. I veicoli indicati nel comma terzo debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura di stazionamento che li mantenga bloccati anche in assenza del conducente e su strada in pendenza.

6. Chiunque circola con un motoveicolo o un ciclomotore nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento e' punito con l'ammenda da lire cinquemila e lire ventimila.

Art. 45 Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli, i ciclomotori e i filoveicoli debbono essere muniti anteriormente di luci di posizione bianche o gialle; posteriormente di luci di posizione rosse; i rimorchi debbono essere muniti anteriormente di dispositivi a luce riflessa bianca e posteriormente di luci di posizione rosse.

2. Detti veicoli debbono altresi' essere muniti posteriormente di dispositivi a luce riflessa rossa.

3. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i filoveicoli debbono essere muniti di proiettori emittenti fasci di luce bianca o gialla oppure bianca e gialla idonei ad assicurare l'illuminazione a grande portata della strada, con eliminazione dell'abbagliamento in fase di incrocio. E' consentita l'applicazione di proiettori fendinebbia a luce anabbagliante e di proiettori per la retromarcia a luce bianca anabbagliante.

4. I ciclomotori debbono essere muniti soltanto di proiettori a luce anabbagliante.

5. Gli autoveicoli, i motoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi debbono essere muniti di luci di arresto rosse, visibili da tergo che si accendono quando il conducente azioni il comando del dispositivo di frenatura di servizio.

6. Gli autoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendi e le autoambulanze possono essere muniti di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu.

7. Gli autoveicoli, i filoveicoli, i rimorchi, i veicoli su rotaie che circolano in sede promiscua e i motoveicoli, esclusi quelli asimmetrici e i motocicli, debbono essere muniti di indicatori di direzione; tali indicatori debbono emettere luce lampeggiante bianca in avanti e arancione lateralmente e all'indietro.

8. Gli autoveicoli che hanno dimensioni eccezionali debbono essere muniti anteriormente di luci di ingombro bianche e posteriormente di luci di ingombro rosse; i rimorchi che hanno dimensioni eccezionali debbono essere muniti posteriormente di luci di ingombro rosse.

9. I rimorchi debbono essere muniti di dispositivi laterali a luce riflessa arancione.

10. La targa posteriore di riconoscimento deve essere illuminata con luce bianca.

11. Chiunque circola con un veicolo mancante di alcuno dei prescritti dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione o nel quale alcuno dei dispositivi di cui il veicolo medesimo e' munito non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Art. 46 Dispositivi di segnalazione acustica

1. Gli autoveicoli, i filoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori debbono essere muniti di un dispositivo di segnalazione acustica.

2. Gli autoveicoli adibiti ad autoservizi pubblici di linea che percorrono le strade indicate nel primo comma dell'art. 108 debbono essere muniti di un dispositivo di segnalazione acustica speciale.

3. Gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendi, nonche' le autoambulanze possono essere muniti di un dispositivo supplementare di allarme.

4. Chiunque circola con un veicolo mancante di alcuno dei prescritti dispositivi di segnalazione acustica o nel quale alcuno dei dispositivi di cui il veicolo medesimo e' munito non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 47 Dispositivi silenziatori, per la retromarcia e per il fermo

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori debbono essere muniti di un dispositivo idoneo a ridurre il rumore emesso dal motore.

2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di peso a vuoto superiore a 350 chilogrammi, nonche' i filoveicoli debbono essere muniti di un dispositivo per la retromarcia.

3. Gli autoveicoli, i filoveicoli e rimorchi di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali debbono avere in dotazione cunei che impediscano il movimento del veicolo quando venga meno l'azione dei dispositivi di frenatura.

4. Chiunque circola con un veicolo nel quale il dispositivo silenziatore manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

5. Chiunque circola con uno dei veicoli indicati nei commi secondo e terzo, mancante del dispositivo per la retromarcia o non dotato di cunei e' punito con la ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 48 Visibilita

1. Gli autoveicoli, i filoveicoli, nonche' i motoveicoli esclusi i motocicli debbono essere costruiti in modo che il campo di visibilita' del conducente sia tale che questi possa guidare con sicurezza. Inoltre debbono essere muniti di un dispositivo retrovisivo che consenta la visibilita' della strada a tergo.

2. Tutti i vetri montati sugli autoveicoli, filoveicoli e motoveicoli debbono essere costituiti di sostanze inalterabili, perfettamente trasparenti, tali da non deformare gli oggetti visti in trasparenza e non suscettibili di produrre schegge taglienti in caso di rottura. I vetri impiegati per i parabrezza debbono inoltre essere in grado di assicurare la visibilita', sia pure limitata, in caso di incrinatura.

3. Gli autoveicoli, i filoveicoli e i motoveicoli con cabina chiusa debbono essere muniti di un dispositivo tergicristallo che assicuri la trasparenza del parabrezza in caso di pioggia o neve.

4. Chiunque circola con un veicolo non avente il campo di visibilita' indicato nel primo comma ovvero non munito di dispositivo tergicristallo e' punito con la ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

5. La stessa pena si applica al conducente che circola con un veicolo nel quale i vetri o il dispositivo retrovisivo manchino o non siano conformi alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento.

Art. 49 Dispositivi per la percezione di segnalazioni

1. I filoveicoli e gli autoveicoli che da soli o con rimorchio superino la lunghezza di 10 metri debbono essere muniti di un dispositivo atto ad agevolare la percezione delle segnalazioni fatte dai conducenti dei veicoli che intendono sorpassarli.

2. Sono esenti dall'obbligo di detto dispositivo gli autobus e i filobus che effettuano servizio di linea solo nei centri abitati.

3. Chiunque circola con un veicolo nel quale il dispositivo per la percezione di segnalazioni manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 50 Pneumatici e sospensioni

1. Le ruote degli autoveicoli, dei motoveicoli, dei ciclomotori, dei filoveicoli e dei rimorchi debbono essere munite di pneumatici o di sistemi equivalenti.

2. Detti veicoli debbono essere muniti di idonei organi di sospensione elastica, salvo che, in relazione alle loro caratteristiche ed allo specifico uso cui sono destinati, non venga riconosciuta dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero dei trasporti l'ammissibilita' di sospensioni rigide.

3. Chiunque circola con un veicolo nel quale i pneumatici o sistemi equivalenti manchino o non siano conformi alle disposizioni stabilite dal regolamento, ovvero circola con un veicolo mancante di organi di sospensione elastica, a meno che siano riconosciute ammissibili sospensioni rigide, e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Art. 51 Posto di guida

1. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico non inferiore a 70 quintali debbono aver il posto di guida a destra.

2. Chiunque circola con uno degli autoveicoli indicati nel precedente comma non avente il posto di guida a destra e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Art. 52 Dati di identificazione

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi debbono portare impressi, in punti facilmente visibili, la marca della casa costruttrice, il tipo del veicolo ed il numero di identificazione del telaio.

2. I veicoli di tipo omologato in conformita' dell'articolo 53 debbono portare anche il numero d'ordine della serie del tipo omologato.

3. Nei casi in cui il numero di identificazione del telaio sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile, deve essere impresso a cura dell'Ispettorato della motorizzazione civile un numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio con punzone dell'ispettorato stesso.

4. Chiunque contraffa', altera, cancella o rende comunque illeggibile il numero di identificazione del telaio di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio e' punito con l'arresto da tre a sei mesi salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.

Capo II. Accertamenti tecnici

Art. 53 Omologazione del tipo

1. Gli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e rimorchi prodotti in serie in Italia sono soggetti ad omologazione del tipo. Questa ha luogo in seguito all'esame del medesimo da parte del Ministero dei trasporti, il quale ne accerta la corrispondenza alle caratteristiche di legge e rilascia alla fabbrica costruttrice un certificato che contiene la sommaria descrizione di tutti gli elementi che caratterizzano il veicolo.

2. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cmc, l'omologazione e' limitata al solo motore.

3. La fabbrica costruttrice di veicoli o motori di tipo omologato rilascia all'acquirente una formale dichiarazione, attestante che il veicolo o il motore e' conforme al tipo omologato in tutte le sue parti e redatta su modello fornito dal Ministero dei trasporti. Di tale dichiarazione la fabbrica che la rilascia assume piena responsabilita' civile e penale.

4. Il Ministero dei trasporti ha facolta' di sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti di controllo i veicoli di tipo omologato in circolazione non soggetti all'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione ai sensi dell'art. 54.

5. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabiliti i documenti da produrre a corredo della domanda di omologazione e le modalita' di esecuzione dell'esame del tipo degli autoveicoli, dei motoveicoli, dei ciclomotori e dei rimorchi.

Art. 54 Accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi di tipo non omologato sono soggetti all'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione e a quello dei dati di identificazione. Questo ha luogo a seguito di visita e prova da parte di un ingegnere dell'Ispettorato della motorizzazione civile.

2. All'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione sono altresi' soggetti i veicoli di tipo omologato da adibire ad uso pubblico o al traino di rimorchi o a locazione o a noleggio.

3. Alla richiesta di accertamento deve essere unito il certificato di origine del veicolo, rilasciato dalla fabbrica costruttrice o da chi ha proceduto alla costruzione del medesimo. Quando si tratta di veicoli di tipo omologato che, a termini del precedente comma, sono soggetti all'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione, il certificato di origine e' sostituito dalla dichiarazione di conformita' prevista nell'art. 53.

4. Qualora gli accertamenti siano chiesti per veicoli costruiti con parti staccate, l'Ispettorato puo' esigere la documentazione relativa alla provenienza delle parti impiegate.

5. Accertato che il veicolo risponde ai requisiti prescritti, viene redatto il certificato di approvazione e viene apposto un visto sul certificato di origine o sulla dichiarazione di conformita'.

6. Quando emergano elementi per ritenere che il veicolo o parti di esso siano stati oggetto di reato, l'Ispettorato sospende l'approvazione.

Art. 55 Revisioni

1. Il Ministro per i trasporti con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, puo' disporre a periodi non minori di cinque anni, la revisione generale o parziale delle autovetture e delle motocarrozzette ad uso privato nonche' dei motocicli, al fine di accertare se sussistano le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosita' del veicolo.

2. Gli autoveicoli e i motoveicoli non compresi nel precedente comma, quelli per il trasporto di persone da locare o da noleggiare e i rimorchi debbono essere sottoposti ogni anno a visita e prova di revisione.

3. Gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori sono sottoposti a revisione singola quando si abbia motivo di ritenere che non rispondano piu' ai requisiti di silenziosita' prescritti.

4. Gli Ispettorati della motorizzazione civile possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.

5. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla revisione e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

6. La carta di circolazione e' ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione ed e' inviata all'Ispettorato presso il quale l'interessato intende effettuare la revisione; e' restituita, se del caso, dopo l'adempimento della prescrizione omessa.

Art. 56 Aggiornamento della carta di circolazione

1. Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi debbono essere sottoposti a visita e prova presso un Ispettorato della motorizzazione civile, qualora siano state modificate le caratteristiche indicate nella carta di circolazione o sia stato sostituito il telaio.

2. In caso di sostituzione del telaio, l'Ispettorato deve esigere la documentazione relativa alla provenienza.

3. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabilite le caratteristiche indicate nel documento di circolazione che importano, in seguito alla loro modifica, l'obbligo dell'aggiornamento del documento medesimo.

4. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato per l'aggiornamento della carta di circolazione e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

5. La carta di circolazione e' ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione ed e' inviata all'Ispettorato presso il quale l'interessato intende effettuare l'aggiornamento; e' restituita, se del caso, dopo l'adempimento della prescrizione omessa.

Capo III. Ammissione alla circolazione

Art. 57 Uso degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi possono essere destinati ai seguenti usi:

  1. 1) uso privato:

    1. a) per trasporto di persone;

    2. b) per trasporto di persone con autovetture o motoveicoli da locare senza conducente;

    3. c) per trasporto di persone con autoveicoli o motocarrozzette da noleggiare con conducente;

    4. d) per trasporto di cose;

    5. e) per trasporto non contemporaneo di persone e di cose;

    6. f) per trasporto promiscuo di persone e di cose;

    7. g) per traino;

    8. h) per uso speciale o per trasporti specifici;

  2. 2) uso pubblico:

    1. a) per trasporto di persone o di cose in servizio da piazza;

    2. b) per trasporto di persone o di cose in servizio di linea.

2. Previa autorizzazione dell'Ispettorato della motorizzazione civile gli autobus destinati a noleggio con conducente possono essere impiegati, in via eccezionale, in servizio di linea e viceversa.

3. Previa autorizzazione dell'Ispettorato, gli autocarri possono essere impiegati, in via eccezionale, per il trasporto di persone; l'autorizzazione e' rilasciata in base a nulla osta del Prefetto.

4. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso, o a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso, a meno che si tratti di veicoli destinati al trasporto di cose, ovvero, senza l'autorizzazione prevista dal comma secondo, adibisce a noleggio con conducente un autobus destinato a servizio di linea, e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

5. Chiunque adibisce a trasporto promiscuo un veicolo destinato a trasporto non contemporaneo e' punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.

6. Chiunque adibisce ad uso pubblico un veicolo destinato ad uso privato, ovvero adibisce un veicolo ad uso pubblico diverso da quello per il quale e' stata rilasciata la carta di circolazione, ovvero, senza l'autorizzazione prevista dal comma terzo, adibisce a trasporto di persone un veicolo destinato a trasporto di cose, e' punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.

7. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito abusivamente a noleggio con conducente quando il noleggiante, senza il titolo prescritto, compie uno o piu' viaggi ordinati dal noleggiatore; si intende adibito abusivamente ad uso pubblico per trasporto di persone in servizio da piazza quando l'esercente, senza il titolo prescritto, offrendo i suoi servizi a chicchessia, compie uno o piu' percorsi ordinati dal richiedente il servizio; si intende adibito abusivamente ad uso pubblico per trasporto di persone in servizio di linea quando l'esercente, senza il titolo prescritto, compie una o piu' corse per destinazione fissa e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone, ed anche se la offerta sia fatta a mezzo di dipendenti o incaricati dal vettore.

Art. 58 Carta di circolazione e immatricolazione

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare debbono essere muniti di una carta di circolazione ed immatricolati distintamente per Provincia.

2. L'Ispettorato della motorizzazione civile nella cui circoscrizione risiede l'interessato rilascia la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo, e provvede alla immatricolazione.

3. Nella carta di circolazione sono indicati i dati di immatricolazione, quelli di identificazione e costruttivi e l'uso al quale il veicolo e' destinato e il numero delle persone che possono prendere posto sul sedile anteriore.

4. Nella carta di circolazione del rimorchio o del semirimorchio sono individuati anche i tipi delle motrici, in relazione alle caratteristiche necessarie a garantire le condizioni di sicurezza e di capacita' di trazione. Qualora si tratti di rimorchio o di semirimorchio, ... munito dei dispositivi necessari per il funzionamento del freno continuo e automatico di tipo non unificato, la motrice e' individuata con gli estremi della targa di riconoscimento.

5. Per gli autoveicoli e rimorchi indicati nell'art. 10, comma primo, lettera c), e' rilasciata una carta di circolazione che e' valida se accompagnata dall'autorizzazione prevista dall'articolo stesso.

6. Quando si tratti di autoveicoli o motocarrozzette da destinare a noleggio con conducente ovvero di veicoli da destinare a servizi pubblici, la carta di circolazione non puo' essere rilasciata se il richiedente non abbia conseguito il titolo per effettuare il servizio. Quando si tratti di autobus da destinare ad uso privato la carta di circolazione non puo' essere rilasciata se non ad imprenditori, collettivita' e simili, per le loro necessita'.

7. La carta di circolazione viene trasmessa all'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico per gli adempimenti di sua competenza.

8. Chiunque circola con un veicolo per il quale non e' stata rilasciata la carta di circolazione e' punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.

9. Chiunque circola con un rimorchio o un semirimorchio agganciato ad una motrice, il cui tipo o la cui targa non sia indicato nella carta di circolazione, e' punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.

Art. 59 Trasferimento di proprieta' e di residenza

1. Il trasferimento di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ed il trasferimento di residenza del proprietario debbono essere comunicati unitamente alla prescritta documentazione, dagli interessati entro dieci giorni, all'Ufficio del pubblico registro automobilistico, il quale, oltre ad eseguire gli adempimenti di sua competenza, annota i mutamenti sulla carta di circolazione e ne da' immediatamente notizia all'Ispettorato della motorizzazione civile.

2. Qualora la proprieta' del veicolo sia trasferita a chi risieda in un Comune di altra provincia ovvero il proprietario trasferisca la residenza in un Comune di altra provincia, si deve rinnovare la immatricolazione.

3. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprieta' nel termine stabilito e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Qualora ometta di comunicare il trasferimento di residenza e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

4. La carta di circolazione e' ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione, e' inviata all'Ufficio del pubblico registro automobilistico ed e' restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

Art. 60 Estratto del documento di circolazione

1. Gli Uffici pubblici, quando il documento di circolazione venga ad essi consegnato per esigenze inerenti alle loro attribuzioni, rilasciano all'interessato un estratto, che lo sostituisce a tutti gli effetti per la durata massima di trenta giorni.

Art. 61 Cessazione della circolazione degli autoveicoli motoveicoli e rimorchi

1. L'intestatario della carta di circolazione di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio deve comunicarne entro dieci giorni, all'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico la distruzione, la demolizione o la definitiva esportazione all'estero restituendo la carta di circolazione e la targa.

2. Detto Ufficio, oltre ad eseguire gli adempimenti di sua competenza, ne da' immediatamente notizia allo Ispettorato della motorizzazione civile.

3. Chiunque viola la disposizione del comma primo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 62 Certificato per ciclomotori

1. I ciclomotori per circolare debbono essere muniti di un certificato rilasciato da un Ispettorato della motorizzazione civile e contenente i dati di identificazione e costruttivi.

2. Il certificato e' rilasciato sulla base della dichiarazione di conformita' al tipo omologato prevista dallo art. 53 e, qualora si tratti di tipo non omologato, a seguito di visita e prova.

3. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non e' stato rilasciato il certificato e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 63 Circolazione di prova

1. Le fabbriche costruttrici di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, ... e rimorchi, nonche' le fabbriche costruttrici di carrozzerie, i loro rappresentanti, commissionari o agenti di vendita e gli esercenti officine di riparazione anche per proprio conto non sono soggetti all'obbligo di munire di carta di circolazione o di certificato per ciclomotore i veicoli che facciano circolare a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita. I veicoli pero', debbono essere provvisti di una autorizzazione per la circolazione di prova, che rilascia l'ispettorato della motorizzazione civile nella cui circoscrizione e' compreso il Comune di residenza del richiedente qualora ritenga che questi abbia necessita' di far circolare veicoli a tale scopo. Sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente.

2. Le autorizzazioni hanno validita' per l'anno in corso.

3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

4. La stessa pena si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente.

Art. 64 Foglio di via

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli ... e i rimorchi che circolano per le operazioni di approvazione e immatricolazione o si recano ai transiti di confine per l'esportazione e quelli che si recano a riviste prescritte dall'autorita' militare od a fiere autorizzate di veicoli usati e per i quali non e' stata pagata la tassa di circolazione, debbono essere muniti di un foglio di via rilasciato da un Ispettorato della motorizzazione civile.

2. Il foglio di via ha la validita' massima di dieci giorni e vale per i percorsi in esso indicati. Detta validita', quando ricorrano giustificati motivi, puo' essere prorogata per il periodo di tempo strettamente necessario e non superiore, in ogni caso ad altri dieci giorni.

3. I fogli di via rilasciati a veicoli nuovi per le operazioni di approvazione ed immatricolazione consentono la circolazione senza limitazione di percorso e non possono essere prorogati.

4. Chiunque circola senza essere munito del foglio di via o fuori dei percorsi indicati nel foglio stesso e punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.